Sentenza n. 173/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’ottemperanza - della sentenza del Tribunale di Avezzano, Sez. Lavoro, n. 50 del 27.02.2018, resa nel procedimento in materia di lavoro RG n. 91/2015; - del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte D’Appello di L’Aquila, Sez. Lavoro, n. 172 del 21.03.2019, resa nel procedimento in materia di lavoro RG n. 164/2021;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o inesatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Avezzano n. 50/2018 e della sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila n. 172/2019
Esito
Favorevole al ricorrente (insegnante e difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso giudizio di ottemperanza deducendo l’inadempimento del Ministero rispetto a due sentenze del giudice ordinario. La docente aveva ottenuto il riconoscimento dell’illegittimità del collocamento d’ufficio in pensione e la condanna al risarcimento, poi ridotto in appello a dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il Ministero aveva corrisposto un importo calcolato sulla retribuzione netta anziché lorda, con conseguente richiesta di pagamento della differenza. L’avvocato antistatario lamentava inoltre il mancato pagamento delle spese di lite liquidate in favore del difensore sia dalla sentenza di primo grado sia da quella d’appello. È stata altresì chiesta la nomina di un commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con memoria di stile e non ha contestato i fatti principali. Quanto alla sentenza di primo grado, il ricorso non documentava la notificazione del titolo all’Amministrazione presso la sua sede reale, essendo stata provata soltanto la notificazione all’Avvocatura distrettuale dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati. Ha ritenuto che la sentenza d’appello imponesse il pagamento alla docente di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto al lordo dell’IRPEF, poiché il giudice ordinario aveva risarcito non soltanto la perdita di reddito, ma anche la perdita dell’identità sociale connessa alla posizione lavorativa, danno non qualificabile come reddito imponibile. Ha quindi ordinato al Ministero di corrispondere la differenza entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha inoltre accolto la domanda dell’avvocato antistatario relativa alle spese liquidate dalla sentenza d’appello, rilevando che il titolo era stato notificato all’Amministrazione presso la sede reale e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Il giudizio di ottemperanza è stato ritenuto ammissibile anche per l’esecuzione della condanna alle spese distratte in favore del difensore antistatario. È stata invece respinta la domanda dell’avvocato relativa alle spese liquidate dalla sentenza di primo grado, perché non era stata provata la notificazione del titolo all’Amministrazione presso la sede reale e, di conseguenza, non era iniziato a decorrere il termine dilatorio di 120 giorni. Il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta, operativo in caso di ulteriore inerzia dopo il termine di sessanta giorni, e ha respinto la richiesta di penalità di mora, ritenendo che la natura del credito e il termine assegnato escludessero un significativo ritardo prognosticamente imputabile all’Amministrazione e rendessero la misura sproporzionata. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e distratte in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e valutare l’applicazione di una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora può essere disposta quale misura coercitiva indiretta, ma deve risultare meritevole e proporzionata allo scopo; nel caso concreto è stata esclusa per la natura del credito e per la fissazione di un termine ragionevole di adempimento.
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, anche limitatamente alla condanna alle spese di lite.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
L’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione debitrice di somme di denaro non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
Il termine dilatorio di 120 giorni decorre dalla notificazione del titolo esecutivo all’Amministrazione presso la sua sede reale; la notificazione alla sola Avvocatura dello Stato non è sufficiente ai fini dell’avvio del termine.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza.
art. 4 Cost.
È richiamato dalla sentenza d’appello quale fondamento costituzionale dell’identità sociale strettamente connessa alla posizione lavorativa, la cui perdita è stata oggetto di risarcimento.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione della parte di una sentenza del giudice ordinario relativa alla condanna alle spese di lite, sia quando le spese siano liquidate in favore della parte vittoriosa sia quando siano distratte in favore del difensore antistatario.
- Quando un titolo esecutivo condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo all’Amministrazione presso la sua sede reale; la notificazione alla sola Avvocatura dello Stato non consente di ritenere maturato tale termine.
- Ai fini dell’ottemperanza, il giudice deve rispettare il contenuto precettivo del giudicato civile: se il risarcimento è stato riconosciuto anche per un pregiudizio non coincidente con la mera perdita di reddito, la somma non può essere unilateralmente ricalcolata dall’Amministrazione come importo netto soggetto a tassazione, quando il titolo impone il riferimento alla retribuzione globale di fatto.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non va applicata automaticamente: può essere negata quando, avuto riguardo alla natura del credito e al termine assegnato per adempiere, non sia prognosticabile un significativo ritardo imputabile all’Amministrazione o la misura risulti sproporzionata e manifestamente iniqua.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva dopo l’inutile decorso del termine assegnato all’Amministrazione per adempiere.
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