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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01904/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal passaggio di gestione di un appalto per il servizio di ristorazione presso un'azienda ospedaliera. Una lavoratrice, impiegata senza soluzione di continuità presso il medesimo servizio attraverso più imprese appaltatrici, ha chiesto alla società subentrante il pagamento di differenze retributive e in particolare degli scatti di anzianità maturati nel periodo lavorato alle sue dipendenze, invocando la disciplina del CCNL Turismo applicata al cambio di appalto. La corte di merito ha accolto la domanda e ha ritenuto che il nuovo appaltatore dovesse riconoscere l'anzianità maturata anche nei rapporti precedenti nel medesimo appalto. La società ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: ha dedotto, in sintesi, la carenza di legittimazione/titolarità passiva rispetto agli scatti maturati prima della propria assunzione; la violazione del CCNL Turismo e dell'accordo sindacale del 2015 per avere la Corte territoriale riconosciuto gli scatti nonostante l'assunzione "ex novo" da parte della subentrante; l'erronea valutazione di un documento del Centro per l'impiego che avrebbe attestato una soluzione di continuità; l'erronea qualificazione come generica della contestazione dei conteggi; nonché la censura sulle spese di lite. La lavoratrice non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla legittimazione/titolarità passiva perché la domanda era proposta contro l'ultima datrice di lavoro per differenze maturate nel rapporto alle sue dipendenze, sebbene calcolate tenendo conto dell'anzianità complessiva nel medesimo appalto. Ha inoltre confermato l'interpretazione del CCNL Turismo data dalla Corte d'appello: la clausola sui cambi di gestione garantisce continuità delle condizioni retributive e include gli scatti di anzianità maturati, senza subordinare il diritto alla previa e corretta documentazione proveniente dalla società uscente come condizione impeditiva del diritto. L'anzianità di servizio può essere accertata giudizialmente e, nel contesto del cambio appalto disciplinato dal contratto collettivo, i plurimi rapporti instaurati con diversi appaltatori nel medesimo servizio possono essere considerati ai fini del computo degli scatti. È stata poi ritenuta inammissibile per difetto di specificità la censura sul documento del Centro per l'impiego, e infondata la doglianza sulla genericità della contestazione dei conteggi. La censura sulle spese è stata dichiarata inammissibile perché la regolazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di legittimità, poiché la resistente è rimasta intimata; disposto l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Non è utilizzabile per denunciare la carenza di legittimazione passiva, che non è un fatto storico omesso ma una questione attinente alla regolarità del contraddittorio o alla titolarità del rapporto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La nullità della sentenza o del procedimento può essere denunciata quando vi sia un vizio processuale effettivo; nel caso concreto la censura è stata esclusa perché la domanda era correttamente rivolta alla datrice di lavoro convenuta.

  • artt. 158, 338 e 339 c.c.n.l. Turismo 2010

    "Cambi di gestione – garanzie retributive"

    La clausola assicura ai lavoratori impiegati nel medesimo appalto continuità delle condizioni retributive e riconoscimento degli scatti di anzianità maturati; la formula sulla documentazione non introduce una condizione sospensiva del diritto, ma disciplina una modalità procedurale del subentro.

  • artt. 329 e 333 c.c.n.l. Turismo 1999

    Sono stati richiamati nel ricorso, ma la Corte ha osservato che, per la parte rilevante, il contenuto è sovrapponibile a quello del CCNL 2010, sicché l'erronea indicazione del testo collettivo non incide sulla decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    La doglianza sulla valutazione della prova documentale è stata respinta perché, alla luce degli atti, la contestazione del documento era comunque inidonea e priva di specificità.

  • art. 2700 c.c.

    L'attestazione proveniente da pubblico ufficiale non è stata ritenuta decisiva ai fini della soluzione della controversia, in mancanza di una censura specifica e autosufficiente sulla sua portata.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare e trascrivere o riassumere specificamente il contenuto dei documenti su cui fonda la censura, altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 369, n. 6 c.p.c.

    È necessario depositare o comunque rendere specificamente accessibili gli atti e i documenti richiamati nel ricorso per cassazione.

  • art. 416 c.p.c.

    La contestazione dei fatti e dei conteggi deve essere specifica; una presa di posizione meramente assertiva o generica non è idonea a contrastare la domanda.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura sulla valutazione dei conteggi è stata respinta perché la contestazione della parte era generica e, pertanto, il giudice di merito poteva valorizzare i conteggi non adeguatamente contestati.

  • art. 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e in cassazione è censurabile solo nei limiti della violazione del principio per cui le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    È richiamata la trattazione in camera di consiglio con riserva di deposito dell'ordinanza nei termini previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura di difetto di legittimazione passiva non può essere veicolata come omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., perché attiene alla titolarità del rapporto o alla regolarità del contraddittorio e non a un fatto storico.
  • In una controversia sul cambio di appalto, la clausola collettiva che garantisce le condizioni retributive ai lavoratori impiegati nel medesimo servizio va interpretata in modo conforme alla sua finalità di continuità occupazionale e retributiva; la previsione di documentazione delle condizioni pregresse non può trasformarsi in una condizione di perdita del diritto degli stessi lavoratori.
  • Quando il contratto collettivo collega gli scatti di anzianità al servizio prestato nel medesimo appalto anche attraverso successivi subentri, l'anzianità può essere accertata giudizialmente come presupposto dei singoli diritti retributivi, senza essere considerata un autonomo bene soggetto a prescrizione separata.
  • La clausola che richiama gli scatti di anzianità "maturati" comprende anche quelli maturati per mero decorso del tempo ma non correttamente riconosciuti dai precedenti datori di lavoro, se ciò è coerente con il testo e con la ratio della disciplina collettiva.
  • La contestazione dei conteggi in giudizio deve essere specifica e circostanziata: affermazioni generiche o mere deduzioni di non pertinenza non sono sufficienti a paralizzare la domanda di differenze retributive.
  • In cassazione, la deduzione di un vizio relativo a documenti o atti processuali richiede autosufficienza e specificità, con trascrizione o riassunto dei passaggi rilevanti e indicazione puntuale della loro collocazione processuale.
  • La statuizione sulle spese di lite è, di regola, insindacabile in cassazione nei limiti del rispetto del principio di soccombenza, restando la compensazione in larga misura affidata alla discrezionalità del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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