Parere n. 817/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario proposto dal sovrintendente capo della Polizia di Stato -OMISSIS- -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze, per l’annullamento: - del decreto n.2027 del 17 ottobre 2023 di mancato riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di diniego dell’equo indennizzo; - del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio presso il Ministero dell’economia e delle finanze reso nell’adunanza n.2823 del 7 aprile 2022; - del verbale BL/B n.CMO-02/7271/PSM datato 12 marzo 2020 della Commissione medico ospedaliera presso il dipartimento militare di medicina legale di La Spezia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del decreto ministeriale di diniego della dipendenza da causa di servizio e dell’equo indennizzo, del parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e del verbale della Commissione medico ospedaliera
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, sovrintendente capo della Polizia di Stato addetto alla manutenzione e al rifornimento di elicotteri, ha chiesto l’annullamento del decreto n. 2027 del 17 ottobre 2023, con il quale è stata respinta la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo per un adenocarcinoma gastrico. Ha dedotto cinque motivi: difetto di motivazione e di istruttoria del parere del Comitato di verifica; mancata considerazione dell’esposizione professionale a sostanze potenzialmente cancerogene e del relativo nesso causale o concausale; contraddittorietà tra la categoria di ascrivibilità indicata dalla Commissione medico ospedaliera e quella riportata nel decreto; violazione delle garanzie partecipative per omessa comunicazione del parere del Comitato; e ritardo nella conclusione del procedimento, protrattosi per quasi nove anni. Il ricorrente ha inoltre chiesto una verificazione medico-legale.
Il parere
La Sezione non ha definito nel merito il ricorso e ha disposto, ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 1199 del 1971, un supplemento istruttorio mediante verificazione medico-legale presso la Struttura di oncologia del Policlinico indicato nel parere. Il Collegio ha rilevato che il Comitato di verifica aveva escluso il nesso causale limitandosi a richiamare la multifattorialità dei tumori gastrici e fattori di rischio generici, senza esaminare l’esposizione professionale allegata dal ricorrente né la consulenza medico-legale prodotta, dalla quale risultava il contatto continuativo con sostanze classificate come cancerogene o potenzialmente cancerogene. La Sezione ha affermato che il riconoscimento della causa di servizio può fondarsi anche su una dimostrazione probabilistica e statistica e che la discrezionalità amministrativa in materia medico-legale deve essere esercitata secondo criteri ragionevoli e razionali. La struttura oncologica dovrà accertare se l’esposizione alle sostanze tossiche abbia avuto un ruolo esclusivo, prevalente o concausale nell’insorgenza della patologia e dovrà indicare anche la relativa categoria di ascrivibilità. Sono stati fissati termini e modalità per lo svolgimento dell’accertamento, la partecipazione delle parti, la trasmissione della relazione e la presentazione di osservazioni e controdeduzioni. L’adozione del parere prescritto è stata sospesa e la trattazione rinviata al quarto trimestre del 2026.
Osservazioni
Difetto di motivazione e di istruttoria del parere del Comitato
Il Comitato di verifica ha escluso il nesso causale richiamando in termini generali la multifattorialità del tumore gastrico e fattori di rischio quali dieta, alcol e fumo, senza verificare in concreto la riferibilità di tali fattori al ricorrente né considerare adeguatamente le condizioni lavorative e l’incidenza causale o concausale dell’esposizione professionale.
Esposizione professionale a sostanze potenzialmente cancerogene
La consulenza medico-legale prodotta dal ricorrente, non contestata dall’amministrazione, indica l’utilizzo continuativo di sostanze quali grasso MIL-PRF-81322, combustibile MIL-DTL-83133, vernici e diluenti TT-P-1757, con classificazioni di cancerogenicità o sospetta cancerogenicità. Di tale esposizione non vi è menzione nel parere del Comitato; occorre pertanto un accertamento specialistico sul ruolo esclusivo, prevalente o concausale di tali fattori.
Ascrivibilità dell’infermità a categoria
Il ricorrente ha dedotto una contraddittorietà tra il giudizio della Commissione medico ospedaliera, che aveva ascritto l’infermità alla VI categoria della Tabella A, e il decreto impugnato, che gli avrebbe riconosciuto la VII categoria. La verificazione dovrà indicare anche la corretta categoria di ascrivibilità.
Garanzie partecipative
È stata dedotta l’omessa comunicazione del parere del Comitato e la conseguente impossibilità di presentare documentazione e osservazioni. La Sezione ha dato atto del rispetto del contraddittorio quanto alla relazione istruttoria ministeriale, regolarmente trasmessa al ricorrente, ma non ha definito la censura nel merito, disponendo una nuova fase partecipata di verificazione.
Ritardo nella conclusione del procedimento
Il ricorrente ha contestato la durata quasi novennale del procedimento, sostenendo che i termini previsti dal d.P.R. n. 461 del 2001, pur non perentori, impongano una trattazione celere. La Sezione non ha definito nel merito tale motivo, sospendendo l’adozione del parere in attesa dell’integrazione istruttoria.
Norme richiamate
art. 13 d.P.R. 1199/1971
Il testo richiama la disposizione quale base per disporre la verificazione medico-legale.
Consente alla Sezione, nel procedimento relativo al ricorso straordinario, di disporre gli accertamenti istruttori necessari prima dell’adozione del parere.
d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461
Sono richiamati gli artt. 5, 6, 7, 10, 11, 12 e 14.
Disciplina il procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e per la concessione dell’equo indennizzo; i relativi termini sono stati invocati dal ricorrente come termini non perentori ma comunque funzionali a una trattazione celere.
art. 198 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
È richiamato con riguardo alla valutazione medico-legale e all’ascrivibilità dell’infermità a categoria.
art. 97 Cost.
È invocato in relazione ai doveri di buon andamento e imparzialità, nonché all’esigenza di un’istruttoria adeguata e di valutazioni amministrative ragionevoli.
artt. 3, 7, 10 e 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241
Sono richiamati con riguardo all’obbligo di motivazione, alla partecipazione procedimentale e alle garanzie del contraddittorio.
artt. 66 e 67 c.p.a.
Sono richiamati dal ricorrente a sostegno della richiesta di verificazione medico-legale.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Giustifica l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale base della tutela dei dati relativi alla salute.
art. 2-septies d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato, nel testo modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018, a sostegno dell’oscuramento dei dati sanitari.
Massime di principio
- Nella materia della dipendenza da causa di servizio, la discrezionalità tecnico-medica dell’amministrazione non può tradursi in una valutazione arbitraria, ma deve essere sorretta da una motivazione ragionevole e razionale, fondata sull’esame concreto delle condizioni di servizio e dei fattori eziologici rilevanti.
- L’assenza di un dato scientifico universalmente valido che dimostri un rapporto diretto tra l’esposizione professionale a sostanze nocive e una specifica patologia tumorale non esclude il riconoscimento della causa di servizio, quando il nesso eziologico possa essere dimostrato in termini probabilistici e statistici.
- Un parere medico-legale che escluda la causa di servizio per la multifattorialità della patologia non è adeguatamente istruito se omette di esaminare specifici fattori di rischio professionale allegati dall’interessato e documentati da una consulenza tecnica non contestata dall’amministrazione.
- Quando sia necessario accertare il nesso tra esposizione professionale e patologia, la verificazione medico-legale deve svolgersi nel contraddittorio delle parti e deve consentire all’interessato di formulare osservazioni e controdeduzioni sulla relazione specialistica.
Ricorso straordinario in materia di causa di servizio
Il parere riguarda il ricorso straordinario proposto da un sovrintendente capo della Polizia di Stato contro il Ministero dell’interno e il Ministero dell’economia e delle finanze. Il ricorrente ha impugnato il decreto ministeriale che ha negato la dipendenza da causa di servizio e l’equo indennizzo per un adenocarcinoma gastrico, nonché il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio e il verbale della Commissione medico ospedaliera.
Fatti e procedimento amministrativo
Il ricorrente, impiegato presso reparti volo della Polizia di Stato con compiti di manutenzione e rifornimento degli elicotteri, ha riferito di essere stato esposto per lungo tempo a numerose sostanze chimiche. Dopo la diagnosi di una neoplasia gastrica, ha presentato domanda di riconoscimento della causa di servizio e di concessione dell’equo indennizzo.
La Commissione medico ospedaliera ha accertato l’infermità e l’ha ritenuta ascrivibile alla VI categoria della Tabella A. Il Comitato di verifica, con parere del 7 aprile 2022, ha invece escluso la dipendenza da causa di servizio, osservando che il tumore gastrico è una patologia multifattoriale e che non era possibile individuare una singola causa. Il Ministero dell’interno ha quindi adottato il decreto di diniego del 17 ottobre 2023.
Motivi del ricorso
Il ricorrente ha dedotto:
- il difetto di motivazione e di istruttoria del parere del Comitato, ritenuto generico e apodittico;
- la mancata considerazione dell’esposizione professionale a sostanze potenzialmente cancerogene e del relativo ruolo causale o concausale;
- la contraddittorietà tra la VI categoria indicata dalla Commissione medico ospedaliera e la VII categoria riportata nel decreto;
- la violazione delle garanzie partecipative per l’omessa comunicazione del parere del Comitato;
- il ritardo nella conclusione del procedimento, protrattosi per quasi nove anni.
È stata inoltre richiesta una verificazione medico-legale.
Valutazioni preliminari sul contraddittorio
La Sezione ha dato atto che il principio del contraddittorio è stato rispettato con riferimento alla relazione istruttoria dell’amministrazione, regolarmente trasmessa al ricorrente.
Valutazioni sulla discrezionalità medico-legale
La Sezione ha precisato che la discrezionalità dell’amministrazione in materia di causa di servizio non può sconfinare nell’arbitrio. Le valutazioni medico-legali devono essere sostenute da una giustificazione ragionevole e razionale.
L’assenza di una prova scientifica universalmente valida di un rapporto diretto tra esposizione a sostanze nocive e specifica patologia tumorale non impedisce, di per sé, il riconoscimento del nesso eziologico. Ai fini amministrativi e giudiziari, il rapporto causale può essere dimostrato anche mediante elementi probabilistici e statistici, come già affermato dalla giurisprudenza richiamata nel parere.
Lacune dell’istruttoria
Il ricorrente ha prodotto una consulenza medico-legale, non contestata o smentita dall’amministrazione, dalla quale risulta l’utilizzo continuativo di sostanze potenzialmente nocive, tra cui:
- il grasso MIL-PRF-81322, classificato con rischio di cancerogenicità di categoria 1B;
- il combustibile MIL-DTL-83133, con rischio di cancerogenicità di categoria 2;
- vernici e diluenti TT-P-1757, classificati con rischio di cancerogenicità di categoria 1A.
La Sezione ha rilevato che il parere del Comitato non contiene alcuna valutazione di tale esposizione professionale. L’istruttoria è pertanto stata ritenuta insufficiente per decidere il ricorso, poiché il Comitato si è limitato a richiamare fattori di rischio generici senza confrontarsi con le specifiche condizioni lavorative dedotte dal ricorrente.
Verificazione medico-legale
Ai sensi dell’art. 13 del d.P.R. n. 1199 del 1971, la Sezione ha disposto che l’amministrazione sottoponga il ricorrente a verificazione presso la Struttura di oncologia del Policlinico indicato nel parere.
L’accertamento dovrà stabilire, sulla base della documentazione già acquisita e di quella utilizzata dalla Commissione medico ospedaliera e dal Comitato di verifica, se l’esposizione alle sostanze tossiche presenti nei reparti volo abbia avuto un ruolo esclusivo, prevalente o concausale nell’insorgenza dell’adenocarcinoma gastrico. Dovrà inoltre essere indicata la corretta categoria di ascrivibilità dell’infermità.
La verificazione dovrà essere completata entro quarantacinque giorni dalla comunicazione del parere e svolgersi nel contraddittorio delle parti. Il ricorrente e l’amministrazione potranno partecipare alla visita mediante propri rappresentanti e medici di fiducia.
Termini per osservazioni e conclusioni
La relazione specialistica dovrà essere trasmessa al ricorrente entro dieci giorni dal ricevimento da parte dell’amministrazione. Il ricorrente potrà presentare osservazioni e controdeduzioni nei successivi quindici giorni. La relazione, le osservazioni del ricorrente e quelle dell’amministrazione dovranno essere trasmesse alla Sezione, insieme a una relazione integrativa, entro ulteriori venti giorni.
Esito interlocutorio
La Sezione ha sospeso l’adozione del parere definitivo e rinviato la trattazione a un’adunanza da fissarsi nel quarto trimestre del 2026. Il ricorso non è stato quindi né accolto né rigettato.
Il parere dispone infine l’oscuramento delle generalità e di ogni dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle persone coinvolte, ai sensi della normativa nazionale ed europea sulla protezione dei dati personali.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 130/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 809/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 810/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 811/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 812/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
- Parere · 5 mag 2026Parere n. 813/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →