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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9164/2023 del 03/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Blangino ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Torino (2/3/2022) che aveva rigettato la sua richiesta di liberazione anticipata relativa ai semestri dal 14/01/2020 al 14/07/2021. Il rigetto si fondava sulla mancata effettuazione dei risarcimenti alle persone offese (reato fallimentare), impegni assunti in sede di affidamento in prova, ritenuti idonei a valutare la partecipazione all'opera di rieducazione. Il ricorrente ha contestato che non era stato fissato un termine preciso per i pagamenti (solo un obbligo entro il fine pena) e che quindi non poteva parlarsi di violazione di un obbligo specifico; ha altresì denunciato una presunta contraddizione della motivazione circa l'ordine "prima pagare e poi chiedere la liberazione anticipata".

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha confermato che la liberazione anticipata ex art. 54 l. 354/1975 richiede prova positiva della partecipazione all'opera di rieducazione e che la mancata esecuzione delle restituzioni nel periodo valutato legittimamente consente di formare un giudizio negativo sulla partecipazione del condannato. La Corte ha precisato che l'assenza di un termine preciso per il pagamento non trasforma la decisione in una sanzione per un obbligo violato, ma è una valutazione globale della adesione al progetto rieducativo; ha inoltre chiarito che un comportamento successivo, per essere valutato positivamente, deve essere spontaneo e non compiuto solo in occasione del procedimento. In applicazione dell'art. 616 c.p.p. è stata imposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 54, comma 1, legge 26 luglio 1975 n. 354

    "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare"

    La liberazione anticipata si concede solo se risulta in positivo la partecipazione all'opera di rieducazione; non è sufficiente l'assenza di violazioni formali di obblighi, ma serve prova concreta e positiva del percorso rieducativo.

  • art. 173, comma 1, disposizioni attuative del codice di procedura penale

    Riferimento formale ai limiti con cui sono prospettati i motivi in ricorso (limiti di esposizione in sede di impugnazione); non incide sul merito della valutazione della partecipazione all'opera di rieducazione.

  • art. 616, comma 1, codice di procedura penale

    "alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento"

    La parte che propone ricorso infondato può essere condannata alle spese processuali in applicazione di questa norma.

Massime di principio

  • La concessione della liberazione anticipata ex art. 54 L. 354/1975 richiede una prova positiva della partecipazione all'opera di rieducazione; l'accertamento è di tipo probatorio e valuativo, non meramente formale.
  • La mancata esecuzione di impegni rilevanti per il progetto rieducativo (es. risarcimenti o restituzioni) nel periodo semestrale oggetto di valutazione può legittimamente determinare il diniego del beneficio, anche se non era stato fissato un termine preciso per l'adempimento.
  • L'assenza di una scadenza formale per un obbligo non impedisce che la circostanza venga valutata negativamente se, nel periodo considerato, l'obbligo non è stato adempiuto e ciò mostra carenza di partecipazione al percorso rieducativo.
  • Eventuali comportamenti riparatori intervenuti dopo il semestre valutato possono essere presi in considerazione, ma assumono valore positivo solo se risultano spontanei e non esclusivamente posti in essere in occasione del procedimento.
  • La valutazione comparativa e il bilanciamento dei diversi elementi di comportamento del condannato rientrano nella discrezionalità del giudice del merito e, se adeguatamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità.
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di essere condannato alle spese se il ricorso risulta infondato.

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