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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33842/2025 del 23/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (vari)

La controversia

Due eredi della promissaria acquirente di un appartamento da costruire agirono per il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata esecuzione del preliminare e alla mancata prestazione di una garanzia fideiussoria ritenuta falsa o comunque fittizia. La vicenda traeva origine da un primo preliminare e dal successivo preliminare del 24 gennaio 2007, con pagamento integrale anticipato del prezzo e consegna di una polizza fideiussoria emessa da una compagnia poi fallita. Gli attori convenivano in giudizio, in solido, l'ex rappresentante della società costruttrice, il soggetto che aveva gestito l'intermediazione assicurativa, la società intermediaria, il suo legale rappresentante e la società assicuratrice preponente, sostenendo che tutti avessero concorso nella predisposizione e nell'utilizzo della garanzia in danno della promittente acquirente. La Corte d'appello aveva però escluso, in fatto, la prova della falsità della polizza, della consapevolezza degli stati di insolvenza o del disvalore commerciale delle garanzie, nonché della riferibilità personale degli illeciti ai convenuti. Con il ricorso principale gli eredi deducevano: violazione delle norme penali sulla truffa e sul concorso di persone, per avere la Corte escluso la sussistenza del dolo pur in presenza di indizi di decozione della compagnia emittente; violazione dell'art. 115 c.p.c. per preteso travisamento di prove decisive; errata esclusione della responsabilità personale degli amministratori pur a fronte dell'agire in nome e per conto delle società; violazione dell'art. 2049 c.c. e dell'art. 5 d.lgs. 231/2001 per la mancata affermazione della responsabilità delle società per il fatto dei preposti; omessa pronuncia sulla domanda subordinata di responsabilità per violazione degli obblighi di protezione ascrivibili agli intermediari. La controricorrente assicuratrice proponeva ricorso incidentale sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere dal preliminare e non dallo spirare della polizza o dal fallimento della compagnia.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché diretti a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e ha sottolineato che il preteso travisamento probatorio si risolveva in una contestazione della ricostruzione logica del materiale istruttorio. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non incideva sulla ratio decidendi che aveva escluso, in fatto, la condotta illecita consapevole. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo, osservando che quando una persona fisica agisce in nome e per conto dell'ente, la condotta va inquadrata sul piano contrattuale nell'art. 1228 c.c. e non nell'art. 2049 c.c., mentre l'art. 5 d.lgs. 231/2001 è inconferente. Ha accolto solo in parte il quinto motivo, ritenendolo però in larga parte inammissibile e comunque infondato: la domanda subordinata sugli obblighi di protezione non risultava adeguatamente allegata e specificata in primo grado, era quindi nuova, e in ogni caso la Corte territoriale aveva implicitamente escluso l'esistenza di vincoli e obblighi protettivi verso la promissaria acquirente. Il ricorso incidentale è stato assorbito quanto al primo motivo e i restanti motivi sono stati ritenuti non configurabili come censure autonomamente scrutinabili. Il ricorso è stato quindi respinto nel complesso; sono state compensate le spese del grado per l'alterno esito dei giudizi di merito.

Norme richiamate

  • art. 640 c.p.

    Richiamato dai ricorrenti per sostenere la configurabilità della truffa, ma la Corte ha escluso che in sede civile emergesse la prova della consapevole condotta illecita.

  • art. 42 c.p.

    Citato nel motivo sulla responsabilità penale personale e sul concorso, senza incidere sulla ratio decidendi.

  • art. 43 c.p.

    Citato nel motivo principale insieme alle norme sulla truffa e sul concorso di persone.

  • art. 110 c.p.

    Richiamato per sostenere il concorso di persone nel reato ipotizzato ai fini risarcitori.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non può essere dedotta per contestare la diversa valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo che questi abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato di non dover osservare la regola del libero convincimento.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un regime legale diverso da quello previsto; non quando si limita a valutare diversamente le risultanze istruttorie.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato per ribadire la personalità della responsabilità penale, ma il motivo è stato ritenuto non decisivo ai fini civili.

  • art. 2049 c.c.

    Non applicabile alla condotta di chi agisce in nome e per conto dell'ente quando la questione riguarda obbligazioni negoziali; può rilevare solo per un illecito distinto del preposto connesso da occasionalità necessaria.

  • art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001

    Ritenuto inconferente nel caso, perché la controversia non riguardava la responsabilità amministrativa dell'ente da reato.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta per novità e genericità della domanda subordinata e perché la Corte territoriale aveva comunque assorbito il tema escludendo la sussistenza degli obblighi di protezione dedotti.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato nel ricorso incidentale sulla decorrenza della prescrizione quale norma base della responsabilità aquiliana.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato per sostenere che la prescrizione decorresse dal momento in cui il danno si era concretamente verificato o era divenuto azionabile.

  • art. 2947 c.c.

    Citato nel motivo incidentale per la disciplina della prescrizione del risarcimento da fatto illecito.

  • art. 1228 c.c.

    Indicata come norma corretta per inquadrare la responsabilità dell'ente per il fatto della persona fisica che agisce in suo nome e per suo conto.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    Richiamato per affermare la necessità di specificità e di puntuale indicazione degli atti e delle allegazioni a sostegno del motivo di ricorso.

  • art. 111 Cost.

    Invocato a sostegno dell'esigenza di economia processuale e ragionevole durata, per evitare rinvii inutili in presenza di domande nuove o inammissibili.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio: quando il giudice di merito ha selezionato le prove e attribuito loro un significato plausibile, la doglianza è inammissibile se mira solo a una diversa lettura dei fatti.
  • La denuncia di travisamento della prova è ammissibile solo se si contesta una effettiva alterazione del contenuto oggettivo della risultanza probatoria; non è sufficiente opporre una interpretazione alternativa o più favorevole alla parte.
  • La responsabilità personale dell'amministratore o del rappresentante che agisce in nome dell'ente non può essere affermata solo perché egli ha firmato o gestito l'operazione: occorre la prova di una condotta illecita personale, consapevole e causalmente rilevante.
  • Quando l'azione è costruita come responsabilità dell'ente per il fatto del rappresentante che ha operato nell'interesse della società, il corretto parametro è quello dell'art. 1228 c.c.; l'art. 2049 c.c. rileva solo per il diverso illecito del preposto, distinto dalla condotta negoziale dell'ente.
  • La domanda nuova, se non adeguatamente introdotta e specificata nei gradi di merito, non può essere recuperata in cassazione sotto forma di omessa pronuncia: il motivo è inammissibile per difetto di specificità e per novità della questione.
  • La prescrizione dell'azione risarcitoria va individuata in relazione al momento in cui il danno diventa concretamente percepibile e azionabile, ma la relativa censura resta assorbita se il giudice di merito esclude in fatto il presupposto illecito della responsabilità.
  • In tema di violazione dell'art. 115 c.p.c., il vizio è configurabile solo quando il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o dichiara espressamente di non osservare la regola processuale; non quando, nell'ambito del libero convincimento, attribuisce diverso peso alle prove ritualmente acquisite.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleMandato
RamiProcesso civileResponsabilità civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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