Cassazione Penale, Ordinanza n. 06949/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non emergendo elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, lo condanna anche al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che il giudizio di merito riguardava una condotta di violazione del divieto di reingresso conseguente a espulsione: l'imputato, presente in Italia da molti anni e capace di esprimersi correttamente in italiano, sarebbe rientrato nonostante il divieto e si sarebbe registrato in albergo con generalità fittizie. Con il primo motivo, il ricorrente contestava l'elemento soggettivo del reato, sostenendo in sostanza di non aver avuto consapevolezza del divieto di reingresso o della sua portata. Con il secondo motivo chiedeva l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., che assumeva ingiustamente negata. La Corte di cassazione rileva che i motivi non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva valorizzato la precedente esperienza dell'imputato, il suo soggiorno prolungato in Italia, la sua capacità linguistica e, soprattutto, l'uso di false generalità in albergo come indice della piena consapevolezza dell'illiceità della condotta e della sua natura elusiva rispetto ai controlli.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta alla luce dei criteri di cui all'art. 133, comma 1, c.p.; il diniego può essere adeguatamente motivato anche implicitamente, quando la qualificazione della condotta escluda la tenuità.
art. 133, comma 1, c.p.
I parametri rilevanti per la valutazione della particolare tenuità del fatto sono le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla particolare tenuità del fatto il giudice deve fondare la decisione su una valutazione complessiva delle concrete modalità del fatto, del grado di colpevolezza e dell'offensività, indicando gli elementi ritenuti decisivi.
- Il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p. può risultare anche implicitamente dalla qualificazione della condotta, quando questa sia descritta in termini incompatibili con la tenuità.
- In cassazione sono inammissibili i motivi che si limitano a contestare in astratto la riconoscibilità del beneficio senza confrontarsi con la motivazione del giudice di merito e con gli specifici indici fattuali valorizzati.
- L'uso di generalità fittizie per eludere i controlli e occultare la propria identità è indice sintomatico di una condotta non tenue e di una maggiore consapevolezza dell'illiceità del fatto.
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