Cassazione Penale, Sentenza n. 15748/2023 del 13/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma in appello della condanna per bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/distruzione delle scritture contabili) e contestano altresì profili relativi a una denuncia di furto delle scritture (capo B). Le censure principali: 1) per Pomenti: errore di diritto e vizio di motivazione circa l'inclusione del "libro dei soci" nella fattispecie, sostenendo che per la SRL dopo il d.l. n.185/2008 non sussiste obbligo di tenuta e quindi non potrebbe integrarsi la bancarotta; mancanza di specificazione del dolo specifico richiesto dall'art.216 l.f.; 2) per Papa: violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza perché non sarebbe stata indicata la precisa qualifica temporale (amministratore unico 16.01.2008-26.01.2009) e la sentenza avrebbe invece ritenuto Papa amministratore di fatto in epoche successive; mancanza di motivazione rispetto alla ricostruzione probatoria (assenza di prova di continuità gestionale, regolare tenuta delle scritture, cessione di ramo d'azienda favorevole, sentenza di assoluzione in altro procedimento sul tema), e insufficiente prova della partecipazione alla falsa denuncia di furto. Entrambi deducono genericità, vizio di motivazione e contestano la qualificazione del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili per essere reiterativi di censure già svolte in appello e non aver efficacemente affrontato le argomentazioni della sentenza impugnata; ha ritenuto che la Corte d'appello aveva dato risposte esaurienti ai temi sollevati e che molte doglianze avevano natura valutativa sul merito dei fatti, non sindacabile in sede di legittimità. Di conseguenza le condanne confermate in appello permangono; i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese del procedimento e agli oneri previsti dall'art. 616 c.p.p. in caso di inammissibilità per profili di colpa dell'atto impugnatorio. Restano fermi gli effetti già statuanti in primo e secondo grado (tra cui la dichiarazione di prescrizione per il capo B ove già disposta).
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare (l.f.)
Norma che punisce la sottrazione, distruzione o falsificazione dei libri e delle scritture contabili che il fallito doveva tenere: la Corte interpreta la norma come recante tutela dell'ostensibilità e della ricostruibilità del patrimonio e applicabile anche alla sottrazione di documenti significativi per la ricostruzione dell'attivo, indipendentemente dall'obbligatorietà formale di specifici libri (es. libro dei soci).
art. 217 legge fallimentare (l.f.)
Prevede la bancarotta semplice; la Corte distingue tra il dolo specifico richiesto dall'art.216 (bancarotta fraudolenta documentale) e il dolo più generico della bancarotta semplice, ritenendo che, alla luce degli elementi probatori e della condotta (es. falsa denuncia di furto), fosse configurabile il dolo specifico.
art. 367 cod. pen.
Riferimento al reato connesso (capo B, denunciato furto della documentazione): nel processo di merito era intervenuta una declaratoria di prescrizione rispetto a tale contestazione; la Cassazione non ha rimesso in discussione tale esito.
d.l. n. 185/2008
Richiamato dalla difesa per sostenere che il libro dei soci non era più obbligatorio per la SRL; la Corte sottolinea tuttavia che l'integrazione della bancarotta documentale prescinde dall'obbligatorietà formale di ogni singolo libro quando si tratti di documenti che rilevano per la ricostruzione dell'attivo.
art. 2214 cod. civ.
Norma generale sugli obblighi contabili dell'imprenditore commerciale richiamata dalla difesa per evidenziare quali libri sarebbero obbligatori; la Corte ritiene irrilevante, ai fini dell'art.216 l.f., la formale sussistenza dell'obbligo di tenuta di uno specifico libro quando siano sottratti documenti necessari alla ricostruzione patrimoniale.
art. 2478 cod. civ.
Norma relativa alla SRL e ai suoi libri sociali; menzionata dalla difesa ma la Corte la valuta come non ostativa all'applicazione dell'art.216 l.f. quando la sottrazione riguarda documenti rilevanti.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; i ricorsi sono stati censurati come difformi rispetto alle regole e reiterativi delle stesse censure già avanzate in appello, con riferimento alle lettere invocate (es. b), e e) ).
art. 521 e 522 cod. proc. pen.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte ricorda che la trasformazione della qualifica (es. condanna come amministratore di fatto invece che amministratore formale) non viola il principio se non determina una eterogeneità sostanziale che pregiudichi la possibilità di difesa.
art. 192 e 533 cod. proc. pen.
Norme sul giudizio di non doversi procedere e sulla motivazione della sentenza: le doglianze relative a omissioni della Corte territoriale sono state ritenute, dalla Cassazione, in larga parte valutazioni già esaminate e risolte in appello; non emerge una violazione di legge.
art. 129 cod. proc. pen.
Norma sull'assoluzione e sui motivi dell'assoluzione: la richiesta di assoluzione per il capo B) è stata considerata manifestamente infondata alla luce della ricostruzione probatoria e della prescrizione già dichiarata in primo grado.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti alla formulazione dei motivi di cassazione e all'enunciazione degli stessi: i ricorsi dovevano conformarsi ai limiti indicati, e parte delle censure è stata ritenuta eccedente o reiterativa.
art. 611 cod. proc. pen.
Facoltà di depositare memoria nel procedimento di cassazione: la memoria depositata in data 19.01.2023 è stata valutata ma non ha modificato l'esito di inammissibilità.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'imposizione di spese e sanzioni per ricorsi inammissibili determinati da colpa dell'atto impugnatorio: la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di procedimento e agli oneri previsti.
art. 10 d.lgs. n. 74/2000
Richiamato nella difesa come riferimento a una pronuncia assolutoria in altro procedimento fiscale; la Corte ha ritenuto che tale sentenza non fosse idonea a cancellare la ricostruzione probatoria complessiva utilizzata per la bancarotta documentale.
Massime di principio
- La bancarotta documentale (art.216 l.f.) si valuta sulla base dell'effetto reale della sottrazione o distruzione dei documenti sulla ricostruibilità dell'attivo: non è decisivo che un singolo libro fosse formalmente obbligatorio se i documenti sottratti sono rilevanti per la procedura fallimentare.
- La presentazione di una denuncia di furto ritenuta falsa può costituire, insieme ad altri indizi (testimonianze, bilanci mancanti, comportamento degli amministratori), elemento probatorio del dolo specifico richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.
- La trasformazione in sentenza della qualifica imputata (es. amministratore formale -> amministratore di fatto) non viola il principio di correlazione tra accusa e sentenza se il fatto ritenuto è sostanzialmente lo stesso e l'imputato ha avuto comunque la possibilità di difendersi.
- In cassazione non è possibile ottenere rinnovata valutazione della prova oppure impugnare una decisione limitandosi a riproporre censure già affrontate in appello: le censure devono mirare a vizi di diritto o a carenze motivazionali non già a rinnovare un giudizio di merito.
- La valutazione della credibilità delle testimonianze e delle argomentazioni logico-conclusive rimane prerogativa del giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca la correttezza del procedimento logico-argomentativo ma non sostituisce la valutazione probatoria.
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