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Sentenza

Sentenza n. 3060/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1065/2025

Giustizia amministrativa202601339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1065/2025, relativa al riconoscimento della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 1065/2025. Tale sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui, tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le stesse modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 marzo 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 26 febbraio 2026, ma l’Amministrazione non aveva provveduto all’esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare la formazione del giudicato, comprovata dalla mancata impugnazione della sentenza e dalla certificazione di cancelleria, nonché l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Il TAR ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza. Ha inoltre stabilito che il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata nei termini previsti dall’art. 71 del medesimo decreto, decorrenti dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione. Il commissario dovrà depositare gli atti esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico secondo le modalità indicate in motivazione. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; nel caso concreto ne sono stati ritenuti sussistenti i presupposti in ragione della formazione del giudicato e dell’inadempimento dell’Amministrazione.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il TAR ha ritenuto inutilmente decorso il termine previsto dalla disposizione prima di procedere all’accoglimento della domanda di ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, riconosciuto alla ricorrente dal titolo giudiziale da eseguire.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la successiva liquidazione del compenso del commissario ad acta; sono richiamati in particolare gli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario, considerato autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine, stabilito a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il dies a quo è individuato nel compimento dell’ultimo atto di esecuzione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini della verifica del giudicato, la documentazione attestante la mancata impugnazione del titolo giudiziale e la sua conseguente definitività, unitamente all’inadempimento dell’amministrazione e all’inutile decorso del termine legalmente previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente un giudicato che impone il pagamento di somme, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il puntuale e integrale adempimento entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia.
  • L’incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il compenso del commissario ad acta può essere liquidato successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto esecutivo e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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