Cassazione Penale, Sentenza n. 18843/2023 del 04/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del 04/10/2022 che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal G.i.p. (02/08/2022). Il ricorrente deduce tre motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al delitto associativo, lamentando che il Tribunale non avrebbe compiuto un'autonoma valutazione e non avrebbe considerato adeguatamente le deduzioni difensive e l'assenza di indicazioni che lo colleghino quale spacciatore o factotum del gruppo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione circa la configurabilità dell'aggravante ex art. 416-bis, comma 1 c.p., ritenuta dal Tribunale con motivazione assertiva e collegata all'operatività nel perimetro di un'associazione mafiosa; 3) vizio di motivazione in ordine all'art. 275 c.p.p. e al pericolo di reiterazione, con censura sull'attualità del pericolo alla luce del decorso di circa due anni, del mutamento del contesto territoriale (trasferimento/attività lavorativa all'estero, documentato con buste paga, posizione assicurativa e tessera sanitaria tedesca) e della possibilità di misure meno afflittive.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto il motivo aspecifico e manifestamente infondato, osservando che il Tribunale di riesame ha dato conto di un quadro indiziario coerente e ha eseguito un vaglio del compendio indiziario; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto il motivo generico e privo di interesse in questa sede poiché la contestazione dell'aggravante non incide sullo status della custodia cautelare; sul terzo motivo la Corte ha ritenuto la censura generica e infondata, confermando l'applicabilità della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. e valutando insufficienti gli elementi prodotti a dimostrazione della cessazione delle esigenze cautelari (trasferimento stabile all'estero non comprovato in modo concreto e duraturo). A seguito dell'inammissibilità la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 416-bis c.p. (comma 1)
La Corte segnala che la deduzione sulla configurabilità dell'aggravante è generica e, in ogni caso, rileva che la deduzione non incide sullo status della custodia cautelare in questa sede; quindi il ricorrente non aveva interesse a sviluppare tale censura in Cassazione sul punto cautelare.
art. 275 c.p.p. (comma 3)
La Corte ha fatto ricorso alla presunzione di pericolosità prevista dal comma 3 dell'art. 275 c.p.p.: in assenza di elementi che comprovino il venir meno delle esigenze cautelari o la possibilità di misure meno afflittive, la presunzione assorbe la richiesta difensiva e grava sul ricorrente l'onere di fornire elementi concreti idonei a confutarla.
Precedente: Sez. 6, n. 5213 del 11/12/2018, Fucito, Rv. 275028
Richiamato per il principio secondo cui la contestazione di un'aggravante che non incide sul regime della custodia cautelare può risultare priva di interesse nella sede cautelare, giustificando l'inammissibilità della relativa censura se proposta genericamente.
Massime di principio
- In sede di riesame il Tribunale deve fornire una motivazione di sintesi che chiarisca perché il gravame non è fondato; tuttavia non è necessario riprodurre integralmente tutte le argomentazioni originarie se la valutazione risulta comprensibile e correlata agli elementi indiziari
- La contestazione generica o aspecifica (mancanza di censure puntuali e precise) è spesso destinata a essere dichiarata inammissibile o manifestamente infondata: le censure devono indicare esattamente quale passaggio motivazionale si contesta e perché
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. ha efficacia assorbente: chi invoca la cessazione delle esigenze cautelari deve fornire elementi concreti e documentali che dimostrino l'assenza di contatti con l'ambiente criminale o la stabilità di un trasferimento (prove di permanenza stabile all'estero, attestazioni che dimostrino l'interruzione dei rapporti criminosi, certificazioni lavorative continue e verificabili)
- La mera produzione di documentazione anagrafica, buste paga o tessere sanitarie non è di per sé sufficiente a dimostrare la cessazione del pericolo se non corredate da elementi che dimostrino la stabile e duratura interruzione dei rapporti con il contesto criminale
- Se l'aggravante non incide direttamente sul regime cautelare, la sua impugnazione può essere ritenuta irrilevante nella fase cautelare; valutare preliminarmente l'utilità di far valere specifiche censure in relazione all'interesse processuale
- Per ottenere la sostituzione o la revoca della custodia cautelare è strategico fornire prove concrete e aggiornate (es. contratti di lavoro esteri con continuità temporale, residenza effettiva estera dimostrabile, certificazioni di mancati contatti con indagati, dichiarazioni specifiche e documentate che escludano la possibilità di reiterazione)
- Nell'impugnazione è utile differenziare le censure procedurali (vizi motivazionali puntuali, errori di diritto) da quelle fattuali: le prime richiedono argomentazioni giuridiche dettagliate, le seconde devono essere supportate da evidenze probatorie
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18498/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18499/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18502/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18505/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18506/2023 del 04/05/2023
- Sentenza penale · 4 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 18508/2023 del 04/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →