Cassazione Penale, Sentenza n. 26002/2022 del 06/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Imputazione di erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione dell'ordinanza del giudice dell'esecuzione (22/09/2021) che aveva riconosciuto la continuazione fra numerose condanne definitive. Il Procuratore generale contestava in particolare l'estensione del vincolo di continuazione ai reati sub d) (omicidio aggravato di Pino Puglisi) e sub g) (reati della c.d. "strage di Firenze"), sostenendo che tali delitti non erano programmabili sin dalla costituzione dell'associazione mafiosa e pertanto non potevano rientrare in un unico disegno criminoso iniziale ai sensi della disciplina sulla continuazione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso ritenendolo fondato sotto il profilo della motivazione: ha rilevato che la decisione impugnata non ha dimostrato con elementi concreti e logici che i reati sub d) e g) fossero programmati nelle linee essenziali già al momento genetico dell'adesione di Lo Nigro all'associazione mafiosa. La Corte ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente al riconoscimento della continuazione per i reati indicati sub d) e g.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma richiamata nella procedura di rinvio come disciplina applicabile alla continuazione in sede di esecuzione; il giudice dell'esecuzione deve motivare analiticamente l'accertamento del vincolo della continuazione sulla base delle sentenze e dei dati fattuali rilevanti.
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Riferimento utilizzato dal ricorrente per censurare l'erronea applicazione della legge penale: la Corte ha richiamato il principio che la configurabilità di un progetto unitario richiede che gli esiti criminosi fossero prevedibili o programmati sin dall'origine dell'associazione.
art. 416 bis cod. pen. (associazione mafiosa)
Richiamata tra le norme sostanziali collegate ai reati di cui alle sentenze: la giurisprudenza richiede che i reati 'fine' collegati all'associazione siano stati delineati come obiettivo sin dalla costituzione del sodalizio per poter essere considerati parte dello stesso disegno criminoso.
legge 14 ottobre 1974, n. 497 (artt. 12 e 14) e altre norme richiamate nelle sentenze di condanna
Norme aggravanti e disposizioni riferite alle aggravanti di agevolazione mafiosa invocate nei vari reati; la decisione valuta la pertinenza di tali aggravanti nel quadro dell'accertamento del disegno criminoso unitario.
Sez. 1, n. 40318 del 04/07/2013 (Corigliano) e Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018 (Lo Giudice)
Giurisprudenza consolidata riportata dalla Corte: la continuazione tra associazione e reati fine è ammessa solo se i reati fine erano programmati nelle loro linee essenziali sin dal momento costitutivo del sodalizio; reati legati a circostanze contingenti, occasionali o non immaginabili all'inizio non possono essere ricondotti alla stessa progettualità originaria.
Massime di principio
- La continuazione tra reato associativo (es. 416-bis) e reati "fine" è possibile solo se tali reati erano programmati, nelle linee essenziali, sin dal momento genetico della costituzione del sodalizio criminoso.
- Reati derivanti da strategie mutate nel tempo (es. escalation terroristica, azioni eccezionali come stragi o omicidi di figure atipiche per l'organizzazione) e riconducibili a circostanze contingenti non sono automaticamente riconducibili alla stessa progettualità iniziale.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare in modo concreto e logico, fondandosi sulle sentenze pregresse e sui dati fattuali, l'esistenza del vincolo di continuazione; mere congetture o la semplice «possibilità" non sono sufficienti.
- La mancata motivazione o la motivazione apparente può comportare l'annullamento dell'atto di riconoscimento della continuazione; nei casi di insufficiente motivazione la Corte può annullare senza rinvio quando l'errore è delimitabile (come avvenuto per i reati sub d) e g)).
- In sede di analisi di continuità tra reati, occorre distinguere tra finalità tipiche e iniziali dell'associazione e obiettivi perseguiti successivamente a seguito di mutamenti strategici; solo i primi possono giustificare il cumulo per continuazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25802/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25805/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25808/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25811/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25812/2022 del 06/07/2022
- Sentenza penale · 6 lug 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 25815/2022 del 06/07/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →