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Sentenza

Sentenza n. 618/2026 - Latina, Sezione 1

per l'annullamento del provvedimento del Questore della Provincia di Latina, nr. Div. -OMISSIS-n. 4, avente a oggetto la revoca della licenza di porto di fucile del ricorrente.

Giustizia amministrativa202000372

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore di Latina di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca della licenza di porto di fucile deducendo la violazione dell'art. 43 T.U.L.P.S., l'eccesso di potere e il difetto di motivazione. Ha sostenuto che le armi e le munizioni fossero regolarmente denunciate e custodite in un armadietto blindato chiuso con due lucchetti, le cui chiavi sarebbero state accessibili soltanto a lui. Ha inoltre valorizzato la propria incensuratezza, salvo le segnalazioni relative all'episodio che aveva dato origine al procedimento. L'amministrazione aveva fondato la revoca sugli esiti di un controllo dei Carabinieri del 29 novembre 2019, nel quale erano state accertate la custodia promiscua delle armi con il padre in un armadio di ferro, la collocazione dell'armadio vicino a una porta d'ingresso aperta e incustodita, la presenza sul pianerottolo di un'attività esercitata dal fratello, la mancata documentazione sulla proprietà di alcune armi storiche e di uno stiletto del 1770, nonché la detenzione di ulteriore munizionamento in un garage presso altra abitazione. Per tali fatti il ricorrente era stato denunciato per omessa custodia di armi e munizioni, ricettazione, detenzione abusiva di armi e impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato. Il ricorrente ha prodotto una relazione tecnica di parte diretta a dimostrare l'inaccessibilità del vano scale, ma ne ha contestato l'attendibilità l'amministrazione, rilevando che il sopralluogo era successivo ai fatti e che alcune conclusioni erano meramente presuntive.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il diniego o la revoca della licenza di porto d'armi non presuppongano l'accertamento di un concreto abuso nell'uso delle armi, essendo sufficiente che, sulla base di una valutazione prognostica, il soggetto non offra affidamento di non abusarne. Tale valutazione, rimessa alla discrezionalità dell'autorità di pubblica sicurezza, può fondarsi anche su episodi privi di rilevanza penale e su elementi indiziari, ed è sindacabile soltanto per manifesta illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o motivazionale. Il Collegio ha giudicato concreti e specifici gli elementi posti a fondamento della revoca, riguardanti le modalità di custodia, la promiscuità della detenzione, l'accessibilità dei luoghi, la presenza di munizionamento in altra abitazione e la mancata documentazione relativa ad alcune armi. La relazione tecnica di parte non è stata ritenuta idonea a smentire gli atti di polizia giudiziaria, sia per la loro particolare attendibilità sia perché il sopralluogo era stato effettuato in epoca successiva, quando lo stato dei luoghi poteva essere mutato, e conteneva considerazioni non dimostrate. L'incensuratezza del ricorrente non è stata ritenuta sufficiente a superare il giudizio prognostico negativo. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 43 T.U.L.P.S.

    La licenza di porto d'armi è subordinata a una valutazione di affidabilità del richiedente e può essere revocata quando emergano elementi idonei a far dubitare, anche in via prognostica e indiziaria, del non abuso dell'arma.

  • art. 20 legge 110/1975

    Norma richiamata quale titolo della contestazione penale per omessa custodia di armi e munizioni.

  • art. 648 c.p.

    Norma richiamata quale titolo della contestazione penale per ricettazione.

  • art. 697 c.p.

    Norma richiamata quale titolo della contestazione penale per detenzione abusiva di armi.

  • art. 176, comma 1, d.lgs. 42/2004

    Norma richiamata quale titolo della contestazione penale per impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti e degli altri soggetti coinvolti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità delle persone coinvolte.

Massime di principio

  • La revoca della licenza di porto d'armi non richiede l'accertamento di un effettivo abuso nell'uso dell'arma: è sufficiente che l'autorità di pubblica sicurezza accerti, sulla base di elementi concreti anche indiziari, che il titolare non offra affidamento di non abusarne.
  • Il giudizio di affidabilità in materia di armi ha natura prognostica e discrezionale e può fondarsi anche su episodi privi di rilevanza penale o non definitivamente accertati in sede penale, purché siano specificamente indicati e ragionevolmente idonei a evidenziare un rischio di abuso.
  • Il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti di revoca o diniego del porto d'armi è limitato alla verifica della manifesta illogicità, irragionevolezza, carenza istruttoria o carenza motivazionale della valutazione amministrativa.
  • La regolare denuncia delle armi, la loro custodia formalmente dichiarata e l'incensuratezza del titolare non escludono il giudizio negativo di affidabilità quando le concrete modalità di custodia e ulteriori circostanze oggettive evidenzino un pericolo di abuso o di accessibilità delle armi.
  • Una relazione tecnica di parte svolta dopo i fatti contestati non è idonea a smentire gli accertamenti di polizia giudiziaria se lo stato dei luoghi può essere mutato e le conclusioni tecniche si fondano su mere supposizioni non documentate.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezza
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblico
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

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