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Cassazione Penale, Ordinanza n. 11718/2026 del 27/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato di cui all'art. 334 c.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 334 c.p. e ha dedotto censure sul giudizio di responsabilità, sull'elemento soggettivo del dolo e sulla pretesa estinzione del reato per prescrizione, contestando in particolare l'individuazione del dies a quo del termine di decorrenza. La Corte di cassazione ha ritenuto tali doglianze inammissibili perché, per una parte, si trattava di riproposizione di questioni già esaminate dai giudici di merito e finalizzate in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti; per l'altra, le censure erano generiche e non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata, anche con riferimento al tema della prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 334 c.p.

    È il reato per cui la sentenza di merito aveva pronunciato condanna; la Corte non entra nel merito della configurabilità, ma rileva che le censure del ricorrente sulla responsabilità e sul dolo mirano a una nuova valutazione del fatto.

  • art. 129 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo, ma la doglianza sulla prescrizione viene trattata come motivo generico e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata; il testo non consente ulteriori specificazioni.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riproporre censure già esaminate in appello, quando siano sostanzialmente diretti a ottenere una diversa lettura delle prove e una diversa ricostruzione del fatto.
  • È inammissibile il ricorso che non si confronti in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata, restando generiche le doglianze che non spiegano in che cosa la decisione di merito sarebbe errata.
  • La questione della prescrizione deve essere dedotta in modo puntuale, indicando in modo coerente il dies a quo e confrontandosi con l'argomentazione del giudice di merito; una contestazione generica non è scrutinabile in cassazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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