Cassazione Penale, Ordinanza n. 20783/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Milano che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano per furto aggravato. L'unico motivo deduceva l'erroneità del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti e, in sostanza, l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure investissero valutazioni discrezionali riservate al giudice di merito e non consentite in sede di legittimità, in mancanza di manifesta illogicità o arbitrio della motivazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il sindacato di legittimità non può essere esteso al giudizio di comparazione fra circostanze né alla determinazione della pena quando il giudice di merito abbia dato conto, in modo congruo, degli elementi valutati ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 c.p.
disposizione incriminatrice richiamata per il reato contestato di furto semplice, nel caso aggravato dalla concorrente applicazione dell'art. 625 c.p.
art. 625 c.p.
norma sulle aggravanti del furto, applicata alla fattispecie concreta
art. 132 c.p.
criterio normativo richiamato per la graduazione della pena entro i limiti edittali
art. 133 c.p.
criterio normativo richiamato per la commisurazione della pena in base alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
precedente richiamato per affermare che il giudizio di equivalenza tra circostanze è valutazione discrezionale del giudice di merito, censurabile in cassazione solo per illogicità manifesta o arbitrio
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e attenuanti appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretto da motivazione non meramente apparente, non arbitraria e non manifestamente illogica.
- La censura sull'eccessività della pena non è, di regola, deducibile come vizio di legittimità quando investe il merito della commisurazione sanzionatoria, salvo il caso di totale assenza di motivazione o di motivazione manifestamente illogica.
- Ai fini della determinazione della pena base e degli aumenti/diminuzioni per circostanze, è sufficiente che il giudice richiami in modo congruo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, secondo i parametri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.
- Quando il ricorso si risolve nella richiesta di una nuova valutazione del fatto o del trattamento sanzionatorio senza denunciare specifici vizi di legittimità, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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