Sentenza n. 1619/2026 - Palermo, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta docente per gli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21 e 2021/22
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza n. 2551/2025 del Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente per quattro anni scolastici, condannando l’amministrazione a corrispondere complessivamente euro 2.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo. Il ricorso è stato motivato dall’inerzia del Ministero, nonostante la notifica del titolo esecutivo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accertato la sussistenza dei presupposti per l’ottemperanza, rilevando il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie della pubblica amministrazione. Il ricorso è stato accolto e il Ministero è stato ordinato a dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, provvedendo al pagamento delle somme riconosciute, pari a euro 2.000,00 oltre interessi dal dovuto al saldo, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per il caso di ulteriore inerzia, il TAR ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Il commissario ad acta svolge un munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione, e deve depositare gli atti tramite il Processo amministrativo telematico. Il TAR ha inoltre precisato che ogni ritardo nell’esecuzione del titolo e della sentenza può determinare responsabilità amministrativa. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 552,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie a rendere effettivo l’adempimento, compresa la nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità dell’azione di ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La disciplina relativa al compenso del commissario ad acta nei giudizi di ottemperanza a decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne pecuniarie diverse, con esclusione del compenso quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente e l’attività rientri nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina applicata analogicamente in tema di compenso del commissario ad acta.
art. 26 c.p.a.
Concorre, insieme all’art. 91 c.p.c., a fondare la condanna alle spese secondo il principio della soccombenza.
art. 91 c.p.c.
Fondamento della condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese di giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittimano l’ordine giudiziale di pagamento integrale delle somme dovute, comprensive degli accessori riconosciuti nel titolo.
- Il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’amministrazione un termine per l’adempimento spontaneo e nominare contestualmente un commissario ad acta destinato a operare, su istanza dell’interessato, in caso di inutile decorso del termine.
- Il commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, esercita un munus intrinsecamente obbligatorio, che non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario della stessa amministrazione resistente, l’incarico può essere svolto senza compenso se l’attività rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disciplina prevista per altri giudizi di ottemperanza può essere applicata analogicamente alle condanne al pagamento di somme di denaro.
- Il ritardo nell’esecuzione del giudicato e della sentenza resa in sede di ottemperanza può integrare un’ipotesi di responsabilità amministrativa.
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