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Sentenza

Sentenza n. 1747/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 3612/2023.

Giustizia amministrativa202401007

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania n. 3612/2023, confermativa del provvedimento comunale di rigetto dell'istanza di condono edilizio e di riattivazione delle precedenti ordinanze di demolizione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il provvedimento comunale che aveva respinto un'istanza di condono del 1995 e ingiunto l'ottemperanza a precedenti ordinanze di demolizione. Il TAR aveva respinto il ricorso. In appello sono stati dedotti: erroneità della sentenza e difetto di motivazione sul diniego del condono, con violazione della legge n. 724/1994 e degli artt. 2, 3 e 6 della legge n. 241/1990; illegittimità dell'ordine di demolizione e della reiterazione delle precedenti ordinanze, per erroneità dei presupposti, violazione del d.P.R. n. 380/2001, della legge n. 326/2003 e dell'art. 97 Cost.; violazione degli artt. 27, 31, 34 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001 e difetto di istruttoria e motivazione; dedotta lesione del legittimo affidamento; sostenuta applicabilità, in luogo della demolizione, della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001; violazione dell'art. 7 della legge n. 241/1990 per mancato avviso di avvio del procedimento e mancata esplicitazione di uno specifico interesse pubblico alla demolizione. L'appellante sosteneva inoltre che il Comune avrebbe dovuto esaminare previamente le plurime istanze di condono e che l'immobile attuale coincidesse sostanzialmente con quello oggetto della domanda originaria.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Dalla documentazione risultava che il manufatto originario, costituito da una baracca in ferro e lamiere con tettoia e piccolo locale accessorio, era stato integralmente sostituito da una struttura in muratura con solaio piano, di superficie raddoppiata, portico-terrazzo e copertura in tegole, articolata in due unità abitative. Tali interventi costituivano una trasformazione radicale e una soluzione di continuità rispetto alle opere oggetto della domanda di condono, sicché la domanda non poteva estendersi al manufatto successivamente trasformato. La presentazione della domanda di condono non autorizza infatti il richiedente a completare, trasformare o ampliare liberamente l'opera abusiva prima della definizione della domanda. Le relazioni e gli accertamenti comunali, assistiti da fede privilegiata ai sensi dell'art. 2700 c.c., non erano stati validamente contestati mediante querela di falso; la perizia di parte non era quindi idonea a superarli. È stata inoltre ritenuta artificiosa la parcellizzazione delle istanze di condono, non essendo dimostrato che esse riguardassero parti distinte dell'immobile, da considerare unitariamente. Il rigetto della domanda originaria aveva pertanto fatto riacquistare piena efficacia alle precedenti ordinanze di demolizione. È stata esclusa la lesione del legittimo affidamento: l'ordine di demolizione è atto dovuto e vincolato, sufficientemente motivato con la descrizione delle opere e l'indicazione della loro abusività, senza necessità di una specifica motivazione sull'interesse pubblico concreto e attuale; il mero decorso del tempo non consolida l'affidamento sulla conservazione di opere prive di titolo. È stata esclusa anche la possibilità di sostituire ab origine la demolizione con la sanzione pecuniaria: l'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 ha carattere eccezionale e la verifica dell'impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme appartiene alla fase esecutiva e richiede una rigorosa dimostrazione del privato. Infine, il mancato avviso di avvio del procedimento non rileva quando l'ordine di demolizione è vincolato e il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Nulla sulle spese, poiché il Comune non si è costituito in appello.

Norme richiamate

  • legge n. 724/1994

    La domanda di condono non legittima la trasformazione o l'ampliamento del manufatto oggetto della sanatoria; il manufatto successivamente modificato in modo radicale non coincide con quello condonabile.

  • artt. 2, 3 e 6 l. 241/1990

    Non è stata ravvisata una violazione degli obblighi generali di conclusione, motivazione e partecipazione procedimentale.

  • d.P.R. n. 380/2001

    Le opere radicalmente trasformate e prive di titolo sono soggette alla misura ripristinatoria; l'ordine di demolizione è atto vincolato.

  • art. 34 d.P.R. n. 380/2001

    La sanzione pecuniaria sostitutiva ha carattere eccezionale; l'impossibilità di demolire senza pregiudizio per la parte conforme deve essere dimostrata rigorosamente dal privato nella fase esecutiva.

  • art. 37 d.P.R. n. 380/2001

    Non è applicabile in luogo della demolizione in ragione della natura e consistenza delle opere realizzate.

  • art. 7 l. 241/1990

    Il mancato avviso di avvio del procedimento non incide sulla legittimità dell'ordine di demolizione quando l'esito dell'attività amministrativa è vincolato e non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 2700 c.c.

    Gli accertamenti e le relazioni comunali fanno fede fino a querela di falso quanto ai fatti attestati; la perizia di parte non li supera in assenza di querela vittoriosa.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    La controversia è stata trattata mediante collegamento da remoto nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • La presentazione di una domanda di condono edilizio non abilita il richiedente a completare, trasformare o ampliare il manufatto oggetto della domanda; una modifica radicale per tipologia, struttura e consistenza volumetrica determina una soluzione di continuità che impedisce di riferire il condono al manufatto successivamente realizzato.
  • Quando il manufatto attuale è il risultato di una trasformazione radicale dell'opera oggetto della domanda di condono, l'amministrazione può respingere la domanda e dare conseguente efficacia alle precedenti ordinanze di demolizione; la frammentazione artificiosa di più domande di condono non consente di scindere un immobile unitario.
  • L'ordine di demolizione di un abuso edilizio è un atto dovuto e vincolato, adeguatamente motivato dalla descrizione delle opere e dall'indicazione della loro abusività, senza necessità di una motivazione ulteriore sull'interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità; il decorso del tempo non genera, di per sé, un legittimo affidamento alla conservazione dell'abuso.
  • La sanzione pecuniaria sostitutiva prevista dall'art. 34 del d.P.R. n. 380/2001 è eccezionale e non deve essere necessariamente valutata dall'amministrazione prima dell'ordine di demolizione; spetta al privato dimostrare rigorosamente nella fase esecutiva l'obiettiva impossibilità di demolire senza pregiudicare la parte conforme.
  • Nell'adozione di un ordine di demolizione vincolato, il mancato avviso di avvio del procedimento non determina illegittimità quando sia palese che il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abusoDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaLegittimo affidamentoPartecipazione procedimentale

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