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Sentenza

Sentenza del 23/05/2019 n. 985 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito d'impresa - determinazione - contabilità inattendibile - margini di ricarico - individuazione secondo ragionevolezza - è necessaria

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

F.D. ha impugnato l'avviso con cui l'Agenzia delle Entrate aveva recuperato una perdita dichiarata per il 2006 e rideterminato il reddito di partecipazione, traendo origine dall'accertamento del maggior reddito della società partecipata. Il contribuente sosteneva l'illegittimità dell'atto perché l'accertamento societario era stato annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale. L'Agenzia ha contestato tale impostazione, evidenziando che la sentenza di annullamento non era definitiva e che l'accertamento era fondato sull'antieconomicità della gestione, sull'errata classificazione contabile degli acquisti di prestazioni e servizi e sull'applicazione di percentuali di ricarico coerenti con il mercato.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo erroneo l'annullamento dell'avviso basato su una sentenza non definitiva relativa alla società. Ha riconosciuto la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo, poiché la contabilità, pur formalmente corretta o non manifestamente irregolare, risultava complessivamente inattendibile per l'antieconomicità della gestione e per l'errata imputazione di una rilevante voce di costo, che alterava sensibilmente i risultati degli studi di settore. Ha inoltre ritenuto ragionevoli i criteri di rideterminazione dei ricavi, fondati su percentuali di ricarico differenziate per tipologia di intervento, medie di settore e tariffe orarie dell'Osservatorio dei prezzi del Comune di Modena. La sentenza di primo grado è stata riformata, l'avviso di accertamento è stato dichiarato legittimo e F.D. è stato condannato al pagamento di 1.000 euro di spese, oltre accessori.

Norme richiamate

  • Art. 39, comma 1, lettera d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa

    Consente l'accertamento analitico-induttivo quando la contabilità, anche se formalmente corretta, risulti complessivamente inattendibile perché incompatibile con criteri di ragionevolezza, inclusa l'antieconomicità del comportamento del contribuente.

  • Art. 40, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato dall'Ufficio nel quadro delle disposizioni applicabili alla rettifica del reddito della società e alla conseguente imputazione del reddito al socio.

  • Art. 41-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Utilizzato dall'Ufficio per il recupero della perdita dichiarata dal contribuente sulla base della rettifica del reddito di partecipazione.

  • Art. 62-sexies, d.l. 30 agosto 1993, n. 331

    Richiamato quale fondamento dell'accertamento basato su elementi di antieconomicità e sugli scostamenti rispetto ai dati e agli indicatori di settore.

  • Cassazione, Sezione Tributaria, 30 dicembre 2015, n. 26036

    La presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimità dell'accertamento analitico-induttivo qualora la contabilità sia complessivamente inattendibile per contrasto con la ragionevolezza e l'antieconomicità.

    La regolarità formale della contabilità non impedisce l'accertamento quando il comportamento economico complessivo dell'impresa sia irragionevole e non coerente con la normale logica imprenditoriale.

  • Cassazione, Sezione Tributaria, 11 febbraio 2013, n. 3197

    La percentuale di ricarico deve essere coerente con la natura e le caratteristiche dei beni, applicata a un campione appropriato e fondata su una media aritmetica o ponderale adeguata alla composizione del campione.

    La ricostruzione presuntiva dei ricavi è legittima solo se il margine di ricarico è determinato con criteri specifici, verificabili e ragionevoli, anche quando la contabilità sia formalmente regolare.

Massime di principio

  • Una contabilità formalmente corretta non è sufficiente a impedire l'accertamento analitico-induttivo se i dati economici complessivi risultano irragionevoli o antieconomici.
  • L'antieconomicità non determina automaticamente il maggior reddito, ma costituisce un elemento presuntivo idoneo a legittimare il passaggio al metodo analitico-induttivo, purché sia supportata da ulteriori elementi concreti.
  • Errori di classificazione contabile rilevanti, soprattutto quando alterano sensibilmente i costi e gli indicatori di settore, possono essere valutati come indizi di inattendibilità e non come semplici sviste ininfluenti.
  • La prosecuzione dell'attività, anche tramite una diversa forma societaria riconducibile agli stessi soggetti, può indebolire la giustificazione basata su una crisi aziendale e rafforzare l'ipotesi di costi artificiosamente incrementati.
  • I margini di ricarico devono essere determinati secondo criteri di ragionevolezza, considerando la tipologia dei beni o dei servizi, campioni rappresentativi, medie aritmetiche o ponderate, dati di settore e tariffe di mercato.
  • In caso di società di persone, la rettifica del reddito societario può riflettersi sul reddito di partecipazione dei soci; l'annullamento non definitivo dell'accertamento societario non impone necessariamente l'annullamento dell'accertamento del socio.
  • Il contribuente deve contestare puntualmente sia i presupposti dell'accertamento sia i criteri matematici e commerciali utilizzati per ricostruire i ricavi; la mancata contestazione specifica può favorire la conferma dell'atto.

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