Cassazione Penale, Sentenza n. 3871/2025 del 30/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che aveva riformato l'assoluzione del Tribunale di Ragusa e condannato Cappuzzello per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale. Le censure principali del ricorrente riguardavano: carenza e vizio di motivazione (mancata motivazione "rafforzata" in caso di riforma di assoluzione), travisamento della prova in relazione alle dichiarazioni del curatore fallimentare e di consulenti e alla documentazione contabile (assenza o incompletezza dei registri e delle fatture), contestazione della sussistenza della distrazione delle giacenze di magazzino e di altri beni strumentali, omissione di motivazione sul riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale e doglianza sulla valutazione di equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto in gran parte infondati i motivi di ricorso relativi alla motivazione e al travisamento della prova, confermando che la Corte di Appello poteva, anche dopo rinnovazione dell'istruttoria, riformare l'assoluzione motivando specificamente le ragioni del diverso apprezzamento probatorio (mancata prova di vendita delle giacenze, inesistenza di documentazione e mancato pagamento; mancanza di scritture contabili rilevata per gli ultimi anni). Tuttavia la Corte di legittimità ha accolto parzialmente il ricorso sul punto della recidiva: la recidiva contestata doveva essere qualificata come recidiva semplice e non come recidiva reiterata infraquinquennale, in quanto un precedente indicato nel casellario risultava irrevocabile solo in data successiva. Da tale diversa qualificazione è conseguito che i termini di prescrizione erano già decorso; quindi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati risultano estinti per prescrizione.
Norme richiamate
legge fallimentare
La norma è stata applicata in riferimento ai delitti di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; la Corte ha valutato la sussistenza del dolo (dolo generico) alla luce dell'assenza o dell'incongruenza delle scritture contabili e della mancanza di prova delle operazioni societarie asserite.
codice di procedura penale
Consente la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello; la Corte ha ritenuto legittimo l'esame integrativo di testi e atti in appello e la conseguente diversa valutazione delle prove senza necessità di acquisire elementi completamente nuovi.
codice penale
La qualificazione della recidiva dipende dalla data di definitività delle condanne/precedenti indicate nel casellario; una errata qualificazione della recidiva può incidere sulla determinazione della pena e sui termini di prescrizione.
Massime di principio
- L'appello che riformi una sentenza di assoluzione deve motivare specificamente le ragioni del diverso apprezzamento probatorio e confutare i passaggi più rilevanti della motivazione di primo grado; tuttavia non è necessario acquisire prove radicalmente diverse se si procede a rinnovazione dell'istruttoria.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.) legittima una diversa valutazione delle dichiarazioni già rese in primo grado; la Cassazione è limitata nel riesame dei fatti e può censurare il travisamento della prova solo se emerge una palese e incontrovertibile discordanza tra quanto dichiarato e quanto riportato nella motivazione.
- La sussistenza di bancarotta fraudolenta patrimoniale/documentale può trovare fondamento nell'assenza o nell'irregolarità delle scritture contabili e nella mancanza di documentazione probante trasferimenti o vendite di beni, soprattutto se accompagnata da elementi logici che rendono fittizia l'operazione.
- La qualificazione della recidiva va verificata con attenzione sulle date di definitività delle condanne pregresse: un errato inquadramento può mutare la tipologia di recidiva e incidere sulla prescrizione; la Cassazione può revocare la decisione per questo motivo e ottenere l'estinzione del reato per prescrizione.
- In sede di ricorso per cassazione il convincimento del giudice di merito circa il valore probatorio degli elementi non è rimesso a nuova valutazione se non per vizi formali o per palese travisamento; le doglianze generiche sulla motivazione sono inammissibili o manifestamente infondate.
Testo integrale
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