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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33234/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

A seguito di questionario, l’Ufficio aveva accertato nei confronti della contribuente originaria un maggior reddito imponibile per plusvalenza da cessione onerosa di un terreno, con recupero a tassazione separata di IRPEF e irrogazione di sanzione per infedele dichiarazione. La contribuente aveva contestato che il terreno fosse edificabile, sostenendo che lo strumento urbanistico lo destinasse a verde pubblico e verde di quartiere, quindi a un’area priva di reale capacità edificatoria ai fini fiscali; aveva inoltre dedotto che il valore iniziale del bene dovesse essere quello risultante dalla denuncia di successione. Nel corso del giudizio di primo grado la contribuente era deceduta e il giudizio era proseguito nei confronti della sola erede. In cassazione l’erede ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione della norma fiscale sulle plusvalenze immobiliari, assumendo che il terreno non fosse suscettibile di utilizzazione edificatoria perché assoggettato a vincoli urbanistici di destinazione a verde pubblico; (3) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 68 d.P.R. 917/1986 per omessa pronuncia sul criterio di valorizzazione iniziale del bene.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza di merito conteneva una motivazione concisa ma intelligibile, idonea a superare il minimo costituzionale. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, per stabilire se un’area destinata a verde pubblico sia fiscalmente edificabile, occorre verificare in concreto lo strumento urbanistico locale e i reali interventi edificatori consentiti ai privati; la mera destinazione urbanistica non basta da sola a definire il terreno come edificabile o non edificabile in astratto. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame coerente con il principio accolto.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    viene richiamato per i vizi denunciabili in cassazione: violazione di legge e nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità sussiste solo quando la motivazione manchi o sia meramente apparente, impedendo il controllo logico-giuridico

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, letta in coordinamento con l’art. 132 c.p.c.

  • art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986

    disciplina la tassazione della plusvalenza da cessione di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria

  • art. 68, comma 2, d.P.R. n. 917/1986

    regola il criterio di determinazione della plusvalenza imponibile e del valore iniziale del bene

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per la dedotta omessa pronuncia del giudice di merito su uno dei capi di domanda/difesa

  • D.P.R. n. 917/1986

    art. 81, primo comma, lett. b) e lett. c)

    citato nei precedenti giurisprudenziali richiamati dalla Corte come disciplina delle plusvalenze tassabili

  • D.Lgs. n. 504 del 1992

    art. 2, comma 1, lett. b)

    richiamato per la nozione ampia di area edificabile, fondata sulla potenzialità edificatoria risultante dagli strumenti urbanistici o da possibilità effettive di costruzione

  • L. n. 413/1991

    richiamata nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina fiscale delle plusvalenze

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla solo quando sia del tutto mancante o meramente apparente; è invece sufficiente una motivazione concisa ma intelligibile che consenta di individuare la ratio decidendi e il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
  • In tema di plusvalenze immobiliari, la qualificazione fiscale di un terreno non può fondarsi in modo astratto sulla sola destinazione urbanistica nominale: occorre verificare in concreto, attraverso lo strumento urbanistico locale, quali trasformazioni edificatorie siano effettivamente consentite ai privati.
  • La presenza di vincoli urbanistici o di destinazione non esclude automaticamente la natura edificabile dell’area, ma può incidere sulla concreta valutazione del valore venale e quindi sulla base imponibile.
  • Per stabilire se un’area destinata a verde pubblico sia soggetta a tassazione come area edificabile, il giudice deve accertare se il vincolo configuri una vera e propria inedificabilità assoluta oppure una mera limitazione di destinazione che lascia residuare una potenzialità edificatoria, anche se limitata.
  • L’omessa pronuncia su un motivo subordinato resta assorbita quando il motivo principale venga accolto e sia sufficiente a definire la controversia.
  • La nozione fiscale di area edificabile è ampia e si collega alla mera potenzialità edificatoria desumibile dagli strumenti urbanistici, non essendo limitata alla sola edificabilità residenziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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