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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35147/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza di patteggiamento pronunciata dal Tribunale di Milano il 28 novembre 2025. La sentenza aveva applicato, per i reati di cui all’art. 73 d.P.R. 309/1990, riqualificato nell’ipotesi di lieve entità del comma 5, e all’art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998, ritenuti in continuazione e con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, la pena concordata di un anno e quattro mesi di reclusione e 4.000 euro di multa. Con un unico motivo, il ricorrente ha dedotto mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa l’insussistenza delle cause di non punibilità previste dall’art. 129 c.p.p., sostenendo che il Tribunale non avesse esplicitato il percorso logico-giuridico seguito per escluderle.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, rilevabile senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto che, per le sentenze di patteggiamento, l’art. 448, comma 2-bis, c.p.p. consenta il ricorso per cassazione soltanto per motivi riguardanti l’espressione della volontà dell’imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l’erronea qualificazione giuridica del fatto o l’illegalità della pena e della misura di sicurezza. La doglianza relativa all’omesso o insufficiente vaglio delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non rientra in tale elenco tassativo. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma determinata nel dispositivo, il cui importo non è leggibile nel testo fornito.

Norme richiamate

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come dedotto nel caso di specie - attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero al preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio.

    Il ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento è circoscritto ai motivi tassativamente ammessi; non vi rientra la censura relativa alla mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o all’insufficiente motivazione sul relativo controllo.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5 bis cod. proc. pen.

    La manifesta inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità secondo la disposizione richiamata.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ragioni di esonero per assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 13.6.2000), al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa nella misura indicata in dispositivo.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono il pagamento delle spese processuali e, salvo ragioni di esonero legate all’assenza di colpa nella determinazione dell’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

  • art. 444 c.p.p.

    A far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod.proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza" (art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.103/17).

    La sentenza di applicazione della pena su richiesta è impugnabile per cassazione soltanto nei casi tassativi indicati dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    Non rientra più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quello - come dedotto nel caso di specie - attinente alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ovvero al preteso difetto di motivazione sul relativo vaglio.

    Nel regime di impugnazione applicabile alle sentenze di patteggiamento, la censura relativa alla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. o al difetto di motivazione sul relativo vaglio non costituisce motivo ammissibile di ricorso per cassazione.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il Tribunale di Milano, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a Elkhairi Abderrahman, in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5- e 13, comma 13, d.lgs. 286/1998, uniti per continuazione e con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa.

    La sentenza dà conto dell’applicazione della pena per il reato previsto dall’art. 73 d.P.R. 309/1990, previa riqualificazione del fatto nell’ipotesi di lieve entità del comma 5; la Corte non esamina nel merito tale qualificazione.

  • art. 13, comma 13, d.lgs. 286/1998

    Il Tribunale di Milano, con la sentenza di patteggiamento indicata in epigrafe, ha applicato a Elkhairi Abderrahman, in ordine ai reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 - previa riqualificazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5- e 13, comma 13, d.lgs. 286/1998, uniti per continuazione e con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, la pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa.

    La norma è indicata come una delle disposizioni per le quali è stata applicata la pena concordata; la decisione di cassazione non ne interpreta la fattispecie.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente previsti dall’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; una censura sulla mancata pronuncia di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 c.p.p. o sulla motivazione del relativo vaglio resta fuori da tale perimetro.
  • Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento deduce una ragione non compresa tra i motivi tassativi consentiti, esso è inammissibile; la manifesta inammissibilità può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpaccioFavoreggiamento immigrazione
RamiProcesso penaleStupefacentiImmigrazione
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazioneRecidiva

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