Cassazione Civile, Ordinanza n. 35377/2022 del 01/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite tra proprietari di fondi confinanti per una siepe di tuje piantata a ridosso del confine. Il proprietario del fondo vicino aveva chiesto in via principale l'estirpazione della siepe ai sensi dell'art. 894 c.c. e, in subordine, la potatura sino all'altezza del muro divisorio, lamentando la violazione delle distanze legali e la compressione di aria, luce e veduta. Il giudice di pace aveva accolto la domanda principale, ma il tribunale, in appello, ha escluso l'estirpazione ritenendo usucapito il diritto a mantenere le piante a distanza inferiore, e ha invece accolto la domanda subordinata ex art. 892, comma 4, c.c., ordinando di mantenere la siepe all'altezza della sommità del muro divisorio comune. I ricorrenti hanno impugnato la decisione deducendo: 1) violazione degli artt. 892, 894, 896, 1158, 1061, 1065, 1066 e 1067 c.c., sostenendo che, riconosciuta l'usucapione del diritto a tenere le piante a distanza inferiore, non sarebbe stato possibile imporre una riduzione dell'altezza; 2) violazione dell'art. 892, comma 4, c.c., per asserita insussistenza dei presupposti applicativi, in particolare dell'esistenza di un muro divisorio e della sua preesistenza rispetto alla piantagione; 3) violazione dell'art. 896, comma 1, e dell'art. 2697 c.c., per mancata prova dei rami sporgenti; 4) nullità della sentenza e del procedimento per asserita violazione degli artt. 112, 115 e 7 c.p.c. e per incompetenza del tribunale a pronunciarsi sull'art. 896 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che, in tema di distanze degli alberi dal confine, il diritto usucapito può riguardare la distanza delle piante dal confine, ma non anche l'altezza delle stesse: anche quando operi la deroga prevista dall'art. 892, comma 4, c.c. per la presenza di un muro divisorio, le piante devono comunque essere mantenute ad altezza non eccedente la sommità del muro. Ha inoltre considerato incensurabile in cassazione l'accertamento di fatto del giudice di merito circa l'esistenza di un muro divisorio comune. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi: il tribunale non aveva pronunciato su rami sporgenti ex art. 896 c.c., ma solo sulla domanda subordinata di riduzione in altezza ex art. 892, comma 4, c.c. La Corte ha quindi confermato la condanna dei ricorrenti alla potatura della siepe fino all'altezza del muro e li ha condannati alle spese di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 892 c.c.
Il divieto di tenere alberi ad una distanza inferiore da quella legale mira a evitare pregiudizi al vicino; quando esiste un muro divisorio sul confine, la distanza può non osservarsi, ma le piante devono comunque essere mantenute ad altezza non eccedente la sommità del muro.
art. 894 c.c.
È la norma invocata per ottenere l'estirpazione delle piante tenute a distanza illegale; nel caso concreto la domanda principale è stata respinta in appello.
art. 896 c.c.
Riguarda la diversa ipotesi dei rami protesi nel fondo altrui; la Corte precisa che tale fattispecie non era oggetto del giudizio deciso dal tribunale.
art. 1158 c.c.
È richiamato dai ricorrenti a fondamento dell'usucapione del diritto di mantenere la siepe a distanza inferiore.
art. 1061 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel dedurre l'usucapione di una situazione assimilata a servitù.
art. 1065 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sull'usucapione di diritti reali.
art. 1066 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel medesimo motivo sull'usucapione.
art. 1067 c.c.
Richiamato dai ricorrenti nel medesimo motivo sull'usucapione.
art. 2697 c.c.
Richiamato per contestare la prova dei presupposti fattuali relativi ai rami sporgenti.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il tribunale si è pronunciato sulla domanda subordinata originariamente proposta.
art. 115 c.p.c.
La censura è ritenuta inammissibile poiché diretta a rivalutare il merito e non la ratio decidendi effettiva.
art. 7 c.p.c.
Richiamato dai ricorrenti per contestare la competenza; la Corte non accoglie la censura.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per il deposito di memorie in vista della camera di consiglio.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di distanze legali degli alberi dal confine, l'eventuale usucapione del diritto a mantenere le piante a distanza inferiore non consente di usucapire anche la facoltà di mantenerle a qualsiasi altezza: la limitazione in altezza può permanere.
- Quando esiste un muro divisorio sul confine, la disciplina dell'art. 892 c.c. consente la deroga alla distanza legale, ma impone comunque che le piante non superino la sommità del muro.
- La diversa ipotesi dei rami che si protendono nel fondo altrui ex art. 896 c.c. è distinta dalla disciplina della distanza e dell'altezza delle piante ex art. 892 c.c.; una censura che non si confronti con la concreta ratio decidendi è inammissibile.
- In cassazione non è sindacabile, se congruamente motivato, l'accertamento di fatto del giudice di merito sulla natura e funzione del manufatto posto al confine, come la qualificazione di esso quale muro divisorio comune.
- La violazione dell'art. 112 c.p.c. non ricorre quando il giudice si pronunci su una domanda subordinata già proposta in giudizio, anche se la domanda principale sia stata rigettata o esclusa.
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