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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22778/2021 del 12/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuenti)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che, accogliendo gli appelli dei contribuenti, aveva riformato il rigetto di primo grado e annullato gli avvisi di accertamento con cui veniva contestata una maggiore plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di terreni, determinata sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro. Nel corso del giudizio di legittimità l'Amministrazione ha poi dato atto che la controversia era stata definita dal contribuente con la procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento effettuato; da qui la richiesta di prendere atto dell'effetto estintivo del processo per cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite in ragione della definizione agevolata. Quanto al contributo unificato, ha escluso il raddoppio, rilevando che tale misura si applica solo nei casi di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 6 del d.l. n. 119 del 2018

    È richiamato come base della definizione agevolata della controversia, cui la parte contribuente ha aderito con pagamento del dovuto.

  • art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992

    La definizione agevolata produce l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.

  • contributo unificato

    Il raddoppio non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la misura è di stretta interpretazione.

Massime di principio

  • La definizione agevolata della controversia tributaria, quando sia perfezionata con domanda e pagamento secondo la disciplina applicabile, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • In presenza di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate.
  • Il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere esteso in via analogica a ipotesi diverse, come l'estinzione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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