Cassazione Civile, Ordinanza n. 22778/2021 del 12/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuenti)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Lombardia che, accogliendo gli appelli dei contribuenti, aveva riformato il rigetto di primo grado e annullato gli avvisi di accertamento con cui veniva contestata una maggiore plusvalenza non dichiarata derivante dalla cessione di terreni, determinata sulla base del valore accertato ai fini dell'imposta di registro. Nel corso del giudizio di legittimità l'Amministrazione ha poi dato atto che la controversia era stata definita dal contribuente con la procedura di definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, con pagamento effettuato; da qui la richiesta di prendere atto dell'effetto estintivo del processo per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 e ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre compensato le spese di lite in ragione della definizione agevolata. Quanto al contributo unificato, ha escluso il raddoppio, rilevando che tale misura si applica solo nei casi di rigetto o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. n. 119 del 2018
È richiamato come base della definizione agevolata della controversia, cui la parte contribuente ha aderito con pagamento del dovuto.
art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992
La definizione agevolata produce l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere.
contributo unificato
Il raddoppio non si applica nei casi di estinzione del giudizio, ma solo in caso di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la misura è di stretta interpretazione.
Massime di principio
- La definizione agevolata della controversia tributaria, quando sia perfezionata con domanda e pagamento secondo la disciplina applicabile, determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
- In presenza di estinzione del processo per intervenuta definizione agevolata, le spese di lite possono essere compensate.
- Il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge e non può essere esteso in via analogica a ipotesi diverse, come l'estinzione del giudizio.
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