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Sentenza

Sentenza del 30/03/2021 n. 1547 - Comm. Trib. Prov. Caserta

Massima n. 87/2021 TRIBUTI LOCALI - IMU - Base imponibile - Aliquote - Perentorietà dei termini di fissazione - Ente dichiarato in dissesto finanziario - Applicabilità della medesima disciplina - Tardività della delibera - Preclusione all'applicazione dell'aumento delle aliquote ove deliberate successivamente alla scadenza dei termini prescritti.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente eccepiva l'illegittimità dell'avviso di accertamento fondato sulla deliberazione n. 3 del 31/12/2014 del commissario prefettizio che aumentava le aliquote IMU per il 2014, sostenendo che tale delibera era stata adottata oltre i termini perentori stabiliti da norme statali per l'adozione delle tariffe/aliquote e per la trasmissione al MEF per la pubblicazione, e quindi non poteva produrre effetti per l'esercizio 2014 anche in presenza di dissesto finanziario dell'ente.

La decisione

Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che la delibera n. 3 del 31/12/2014 sia stata adottata oltre i termini perentori previsti dall'art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006 e oltre il termine del 14 ottobre 2014 per la trasmissione al MEF (art. 13, comma 13‑bis, D.L. 201/2011). Anche la previsione di riequilibrio finanziario (art. 243‑bis D.Lgs. 267/2000) non consente di derogare a tali termini procedurali. Ne consegue che l'aumento delle aliquote non può avere efficacia per l'anno 2014; l'atto impugnato è annullato e le spese compensate.

Norme richiamate

  • legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1 comma 169

    "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione"

    Il termine previsto è perentorio: le delibere adottate dopo la scadenza non possono produrre effetti per l'esercizio cui si riferiscono.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13 comma 13‑bis

    termine del 14 ottobre 2014 per la trasmissione al MEF per la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale (vigente per il 2014)

    Per l'efficacia delle delibere è richiesta la tempestiva trasmissione al MEF entro il termine stabilito; la mancata trasmissione nei termini determina la mancata efficacia retroattiva.

  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 243‑bis comma 8 lett. a)

    La norma consente all'ente in riequilibrio di deliberare aliquote massime per il riequilibrio, ma non autorizza a derogare alle regole procedurali e ai termini per l'adozione e pubblicazione delle delibere tariffarie.

  • Giurisprudenza del Consiglio di Stato (es. nn. 3808/2014, 3817/2014, 4409/2014, 1495/2015, e sent. 7273/2018)

    Costituisce orientamento che il termine per adottare le delibere tariffarie è perentorio; la giurisprudenza più recente ha precisato che le delibere oltre termine non sono necessariamente annullabili d'ufficio ma risultano prive di efficacia retroattiva per l'esercizio di riferimento.

Massime di principio

  • I termini stabiliti dalle norme statali per l'adozione delle delibere comunali relative a tariffe e aliquote fiscali sono perentori: delibere adottate dopo tali termini non producono effetti per l'esercizio cui si riferiscono.
  • La trasmissione tempestiva al MEF per la pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale è condizione di efficacia: il mancato rispetto del termine (es. 14 ottobre) impedisce l'efficacia retroattiva dell'atto.
  • Lo stato di dissesto o la procedura di riequilibrio finanziario non autorizzano a derogare ai termini procedurali per l'adozione e pubblicazione delle aliquote; l'ente non può legittimamente applicare aumenti deliberati oltre i termini per l'anno in corso.
  • In un ricorso avverso un avviso di accertamento fondato su aliquote deliberate tardivamente, la via privilegiata è eccepire la perentorietà dei termini e la mancata efficacia dell'atto per l'anno contestato.
  • Anche in presenza di orientamenti giurisprudenziali che trattano diversamente la conseguenza della tardività (nullità vs mancanza di efficacia retroattiva), la prassi consolidata è valutare l'inefficacia temporale dell'atto per l'anno di riferimento quando i termini non sono rispettati.

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