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Sentenza

Sentenza n. 352/2026 - Perugia, Sezione 1

per l’annullamento della comunicazione di “intervento sostitutivo per l’abbattimento forzato di n. 2 alberi di pinus pinea (...) per inottemperanza dei proprietari all’ordinanza sindacale n. 57 del 24/04/2024 per la tutela della pubblica incolumità - comunicazione inizio lavori” e dell’atto presupposto, ossia la “ordinanza contingibile e urgente per la tutela della pubblica incolumità articolo 54 comma 2 del d.lgs. 267/000 e ss.mm.ii. abbattimento n. 4 alberi siti in frazione Agello (...)” del 24 aprile 2024, entrambe notificate il 24 novembre 2025.

Giustizia amministrativa202500536

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di intervento sostitutivo per l’abbattimento forzato di due alberi e ordinanza sindacale contingibile e urgente di abbattimento di quattro alberi

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la comunicazione del 24 novembre 2025 relativa all’intervento sostitutivo per l’abbattimento di due alberi residui e, quale atto presupposto, l’ordinanza sindacale n. 57 del 24 aprile 2024. Hanno dedotto: 1) la sopravvenuta inefficacia dell’ordinanza e la violazione dell’art. 54 TUEL, per carenza attuale dei presupposti di necessità e urgenza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e difetto di motivazione, sostenendo che nel frattempo erano state rimosse due piante, potate le altre e installati tiranti; 2) la sopravvenuta inefficacia e l’illegittimità della comunicazione esecutiva per difetto di istruttoria, erronea o mancata valutazione delle relazioni tecniche di parte e difetto di motivazione, contestando l’attualità e concretezza del pericolo di crollo delle due piante residue. È stata inoltre richiesta una verificazione sulla stabilità delle alberature. Il Comune ha eccepito la tardività dell’impugnazione dell’ordinanza del 2024, l’inammissibilità dell’impugnazione della comunicazione del 2025 quale atto meramente esecutivo e la mancata notifica del ricorso al controinteressato proprietario dell’abitazione sovrastata dagli alberi.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inutilizzabili la memoria conclusionale e la memoria di replica dei ricorrenti, depositate oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile, e tardivo il deposito documentale del 14 maggio 2026, effettuato oltre il termine dei quaranta giorni liberi previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. Nel merito processuale, ha ritenuto irricevibili le censure contro l’ordinanza sindacale n. 57 del 24 aprile 2024: l’atto era stato notificato il 13 maggio 2024 e non era stato impugnato entro il termine previsto dall’art. 29 c.p.a. Il TAR ha inoltre ritenuto non autonomamente lesiva la comunicazione del 24 novembre 2025, qualificandola come atto meramente esecutivo di provvedimenti presupposti ormai inoppugnabili, con conseguente difetto di interesse all’impugnazione. Ha infine dichiarato inammissibile il ricorso per mancata notifica ad almeno un controinteressato, individuato nel proprietario dell’abitazione sovrastata dalle alberature, nominativamente indicato nell’ordinanza e titolare di un interesse qualificato, concreto e attuale alla conservazione degli atti per il rischio di cedimento degli alberi. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile, senza esame delle censure sostanziali sulla pericolosità delle alberature. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 1.500, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 54 d.lgs. 267/2000

    La disposizione costituisce la base legale dell’ordinanza contingibile e urgente adottata dal sindaco per la tutela della pubblica incolumità; nel caso concreto il TAR non ne ha esaminato nel merito la violazione, avendo definito il giudizio per ragioni processuali.

  • art. 3 l. 241/1990

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al difetto di motivazione; la censura non è stata esaminata nel merito per l’irricevibilità e l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 29 c.p.a.

    Il termine per impugnare l’ordinanza notificata il 13 maggio 2024 era ormai decorso; le censure contro tale atto sono state dichiarate irricevibili.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    È stato applicato per dichiarare irricevibili, per tardività, le censure proposte contro l’ordinanza sindacale del 24 aprile 2024.

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    Impone la notificazione del ricorso ad almeno un controinteressato; la mancata notifica al soggetto nominativamente individuato e titolare di un interesse contrario ha comportato l’inammissibilità del ricorso.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Il deposito documentale effettuato oltre il termine dei quaranta giorni liberi è stato ritenuto tardivo; le memorie depositate oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile sono state dichiarate inutilizzabili secondo l’orientamento richiamato dal TAR.

Massime di principio

  • L’impugnazione di un provvedimento amministrativo notificato deve essere proposta entro il termine decadenziale previsto dall’art. 29 c.p.a.; la successiva comunicazione esecutiva non riapre il termine per contestare autonomamente l’atto presupposto ormai inoppugnabile.
  • La comunicazione con cui l’amministrazione informa dell’esecuzione sostitutiva di un ordine amministrativo è priva di autonoma lesività quando si limita a dare attuazione a provvedimenti presupposti divenuti definitivi; in tal caso manca l’interesse a ricorrere contro la comunicazione, salvo che essa introduca autonome e nuove lesioni.
  • È controinteressato il soggetto che sia al contempo nominativamente indicato o agevolmente individuabile nell’atto impugnato e titolare di un interesse qualificato, concreto e attuale, di segno contrario rispetto a quello del ricorrente, alla conservazione dell’atto; la mancata notificazione del ricorso ad almeno uno di tali soggetti determina l’inammissibilità.
  • Il termine per il deposito documentale previsto dall’art. 73, comma 1, c.p.a. deve essere rispettato; il deposito effettuato oltre i quaranta giorni liberi è tardivo, mentre le memorie depositate oltre le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile sono inutilizzabili secondo l’orientamento applicato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniOrdinanze contingibili e urgentiTermini e notificazione del ricorso
RamiEdiliziaEnti locali e organizzazione amministrativaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereTutela del terzo

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