Cassazione Civile, Ordinanza n. 27157/2021 del 06/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia riguarda un immobile sito in Leni, rispetto al quale la locatrice aveva intimato sfratto per morosità, assumendo il mancato pagamento del canone da parte del conduttore. Dopo un primo rigetto in quanto non risultavano provati né il titolo della locatrice a subentrare nel rapporto né la proprietà del bene, la sentenza fu cassata e la causa riassunta dinanzi alla Corte d'appello. In sede di rinvio il conduttore eccepì la nullità della notificazione dell'atto di riassunzione, sostenendo che la notificazione ex art. 143 c.p.c. fosse invalida perché non preceduta da ricerche presso l'ufficio consolare, con conseguente estinzione del processo per tardiva riassunzione. Nel merito, dedusse inoltre che non fosse stata valutata un'asserita interversione del possesso ai fini dell'usucapione del bene e che la Corte territoriale avesse trascurato fatti decisivi. La locatrice resistette chiedendo la declaratoria di morosità, la risoluzione del contratto, il rilascio dell'immobile e il pagamento dei canoni scaduti e a scadere.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la notificazione ex art. 143 c.p.c. non era inesistente ma, al più, nulla: la notificante aveva prima tentato la notifica all'indirizzo anagrafico, aveva riscontrato l'irreperibilità del destinatario e, in presenza di elementi che facevano ritenere il destinatario residente all'estero, avrebbe dovuto svolgere ulteriori ricerche presso l'ufficio consolare; tuttavia l'omissione di tali ricerche non determinava inesistenza della notifica, bensì mera nullità sanata dalla costituzione del convenuto. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché formulato in modo generico e non conforme all'art. 360, n. 5, c.p.c., risolvendosi in una richiesta di riesame del merito e senza individuare specifici fatti decisivi omessi; ha anche rilevato la mancata specifica indicazione delle risultanze processuali invocate. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 143 c.p.c.
La notificazione agli irreperibili può essere utilizzata solo dopo l'esito negativo delle ricerche esigibili secondo l'ordinaria diligenza; la sua invalidità non è automaticamente inesistenza.
art. 392, comma 1, c.p.c.
Il termine perentorio di riassunzione davanti al giudice di rinvio rileva ai fini dell'estinzione solo se la notificazione dell'atto di riassunzione è radicalmente inesistente o comunque non idonea a produrre effetti sanabili.
artt. 160 e 156 c.p.c.
La nullità della notificazione è sanata dalla costituzione in giudizio del destinatario.
art. 6 L. n. 470/1988
L'ufficio consolare integra un passaggio necessario nelle ricerche del notificante quando vi siano elementi per ritenere il destinatario trasferito all'estero.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio deducibile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non è consentito censurare genericamente l'omessa valutazione di prove o chiedere un riesame del merito.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso deve indicare specificamente le risultanze processuali invocate e la sede in cui sono state dedotte.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È richiamato quale base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo in caso di rigetto.
Massime di principio
- La notificazione ai sensi dell'art. 143 c.p.c. richiede che il notificante abbia svolto tutte le ricerche esigibili secondo ordinaria diligenza; se esistono elementi concreti che fanno presumere la residenza all'estero, le ricerche devono estendersi all'ufficio consolare competente.
- La mancata effettuazione di ricerche ulteriori prima del ricorso alla notifica agli irreperibili non determina di regola l'inesistenza della notificazione, ma una nullità sanabile mediante la costituzione del destinatario.
- In sede di legittimità il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per sollecitare un nuovo giudizio sul merito o sulla valutazione delle prove: occorre indicare un fatto storico decisivo, non un semplice dissenso sulla ricostruzione istruttoria.
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente nell'indicazione delle fonti processuali su cui si fonda la censura; la mancata specificazione delle risultanze e della loro collocazione processuale comporta inammissibilità.
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