Cassazione Civile, Ordinanza n. 19848/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (medici)
La controversia
La controversia riguarda una domanda avanzata da medici che avevano frequentato corsi di specializzazione, diretta a ottenere il riconoscimento della remunerazione adeguata per la formazione specialistica svolta in periodi nei quali l'ordinamento interno non aveva correttamente recepito la disciplina comunitaria. In subordine era stato chiesto il risarcimento del danno per omesso recepimento di direttive CEE. Nel giudizio di legittimità precedente, la Corte aveva accolto solo in parte i ricorsi di alcuni specializzandi; gli odierni ricorrenti hanno poi chiesto la correzione di errore materiale e la revocazione dell'ordinanza per omessa pronuncia sul loro ricorso incidentale. La Corte ha però qualificato l'istanza non come vera revocazione, ma come segnalazione della mancata trattazione del ricorso incidentale, e ha esaminato nel merito l'unico motivo, con cui si denunciava violazione e falsa applicazione delle norme comunitarie e costituzionali, oltre che di varie norme processuali e probatorie, sostenendo che la limitazione del diritto al riconoscimento economico ai soli iscritti a partire dal 31 dicembre 1982 non trovasse riscontro nelle direttive comunitarie.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo. Richiamando la giurisprudenza della Corte di giustizia e delle Sezioni Unite, ha affermato che il diritto alla remunerazione adeguata spetta anche a chi abbia iniziato la scuola di specializzazione prima dell'entrata in vigore della direttiva 82/76/CEE, ma solo per il periodo di formazione successivo al 1° gennaio 1983 e fino al termine del corso, sempre che la specializzazione rientri tra quelle comuni agli Stati membri e menzionate nelle direttive richiamate. In applicazione di tale principio, la Corte ha accolto il ricorso, cassato l'ordinanza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviato ad altra sezione della Corte di appello di Roma, in diversa composizione, per il riesame conforme al principio enunciato.
Norme richiamate
art. 5 Trattato CEE
richiamato insieme alle direttive comunitarie come base del dedotto inadempimento statale al recepimento della disciplina europea
art. 189 Trattato CEE
richiamato tra le norme asseritamente violate nel motivo di ricorso
direttiva 82/76/CEE
interpretata nel senso che impone una remunerazione adeguata per le formazioni specialistiche ricadenti nel suo ambito, anche se iniziate prima della sua entrata in vigore, per il periodo successivo al 1° gennaio 1983
direttiva 75/363/CEE
considerata, insieme alla direttiva modificativa, fonte del diritto alla remunerazione adeguata della formazione specialistica
direttiva 75/362/CEE
richiamata per delimitare le specializzazioni mediche rilevanti, cioè quelle comuni a tutti gli Stati membri o a due o più di essi e menzionate negli artt. 5 o 7
artt. 2, 3 e 10 Cost.
invocati dai ricorrenti a sostegno della violazione dell'obbligo di recepimento della disciplina comunitaria
artt. 61, 62, 112, 115, 116 e 184 c.p.c.
richiamati nel motivo come norme processuali asseritamente violate, in particolare per l'omessa pronuncia e la valutazione delle prove
artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c.
richiamati nel motivo in tema di prova documentale e presunzioni
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
indicato come parametro del vizio motivazionale dedotto
art. 335 c.p.c.
richiamato nella ricostruzione processuale come norma rilevante rispetto alla trattazione del ricorso incidentale pretermesso
art. 380 bis.1 c.p.c.
richiamato per la nuova fissazione del ricorso in camera di consiglio
Corte giust. 24 gennaio 2018, cause riunite C-616/16 e C-617/16
ha precisato che la formazione specialistica iniziata nel 1982 e proseguita fino al 1990 deve essere remunerata adeguatamente dal 1° gennaio 1983, alle condizioni previste dalle direttive
Corte giust. 3 marzo 2022, causa C-590/202
ha chiarito che anche le specializzazioni iniziate prima del 29 gennaio 1982 danno diritto alla remunerazione adeguata dal 1° gennaio 1983 fino al termine della formazione, alle condizioni previste
Cass. Sez. U. 21 novembre 2016, n. 23581
richiamata per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla questione della remunerazione dei medici specializzandi
Cass. Sez. U. 19 luglio 2018, n. 19107
richiamata come conforme all'interpretazione euro-unitaria
Cass. Sez. U. 20278 del 2022
ha enunciato il principio secondo cui il diritto al risarcimento spetta anche per corsi iniziati prima dell'anno accademico 1982-1983, ma solo dal 1° gennaio 1983 e fino alla conclusione della formazione
Massime di principio
- Il diritto alla remunerazione adeguata dei medici specializzandi va riconosciuto in coerenza con l'interpretazione delle direttive comunitarie, senza introdurre limitazioni temporali non previste dal diritto UE o dalla relativa lettura della Corte di giustizia.
- Per le scuole di specializzazione rientranti nell'ambito delle direttive richiamate, la tutela economica spetta anche a chi abbia iniziato la formazione prima della data di entrata in vigore della direttiva modificativa, ma solo per il periodo successivo alla scadenza del termine di trasposizione, cioè dal 1° gennaio 1983 fino al termine del corso.
- Quando la Corte di giustizia chiarisce il contenuto della disciplina euro-unitaria, il giudice nazionale deve uniformarsi al principio interpretativo così enunciato nel riesame della controversia.
- L'eventuale mancata trattazione di un ricorso incidentale può essere segnalata alla Corte, ma non trasforma automaticamente l'istanza in un vero ricorso per revocazione se la sostanza della doglianza è diversa.
- In tema di diritti dei medici specializzandi, la verifica del diritto alla remunerazione richiede anche che la specializzazione sia tra quelle comuni agli Stati membri o a due o più Stati e menzionate nelle direttive di reciproco riconoscimento dei diplomi.
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