Cassazione Penale, Ordinanza n. 28679/2025 del 05/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riqualificato il fatto da furto consumato a tentato furto aggravato, riducendo il trattamento sanzionatorio. Con l'unico motivo di ricorso ha denunciato violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della destrezza, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse tale circostanza. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorrente si era limitato a riproporre le stesse censure già esaminate in appello, sollecitando una diversa lettura del fatto senza dedurre un effettivo travisamento della prova.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretto l'iter argomentativo della Corte di merito, che aveva escluso la censura difensiva valorizzando non solo l'approfittamento di una situazione di distrazione, ma soprattutto la rapidità e abilità dell'azione, tali da rendere impercettibile la sottrazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'inammissibilità, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ove vi siano profili di colpa, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende
art. 625 c.p.
richiamato implicitamente per l'aggravante della destrezza nel furto
art. 56 c.p.
la riqualificazione del fatto come tentato furto implica la configurazione del tentativo
cod. proc. pen. art. 616
fonte della condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
richiamata per il principio della condanna alla Cassa delle ammende in presenza di colpa nell'inammissibilità
Sez. U, n. 34090 del 27/04/2017, Quarticelli
definisce l'aggravante della destrezza come condotta connotata da abilità, astuzia o avvedutezza idonea a sorprendere o eludere la vigilanza del detentore
Sez. 5, n. 48915 del 01/10/2018, S.
ribadisce che la destrezza sussiste anche quando la vittima sia momentaneamente distratta, purché l'agente usi particolari abilità nell'impossessamento
Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa
non è consentito in cassazione chiedere una mera rilettura del fatto e della prova senza dedurre un reale vizio rilevante di legittimità
Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla
richiamata sul presupposto della colpa del ricorrente nella proposizione di un'impugnazione manifestamente inammissibile
Massime di principio
- L'aggravante della destrezza nel furto richiede una condotta dell'agente, posta in essere prima o durante l'impossessamento, caratterizzata da particolare abilità, astuzia o avvedutezza e idonea a sorprendere o eludere la sorveglianza del detentore del bene.
- Non basta, per integrare la destrezza, il mero approfittamento di una distrazione o di un allontanamento casuale della persona offesa; occorre un quid pluris nell'azione dell'agente.
- In sede di legittimità non è ammissibile riproporre le medesime doglianze di merito chiedendo una diversa valutazione del fatto, se non si denuncia specificamente un travisamento della prova o un vizio logicamente rilevante.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, in presenza di colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La riqualificazione del fatto da consumato a tentato può giustificarsi quando l'azione dell'agente non giunge all'effettivo impossessamento per cause esterne, pur risultando la condotta già idonea e diretta in modo non equivoco alla sottrazione.
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