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Sentenza

Sentenza n. 11139/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro - n. 11256/2024 dell’8/11/2024;

Giustizia amministrativa202514067

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 11256/2024, relativa all'accredito del beneficio della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. 11256/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. La sentenza civile aveva accertato il diritto della ricorrente al beneficio economico annuo di 500 euro previsto per la Carta elettronica del docente e aveva condannato il Ministero ad accreditare 500 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, per complessivi 2.500 euro. Nonostante la rituale notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge, il Ministero non ha eseguito la pronuncia. La ricorrente ha quindi chiesto l'esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere effettiva attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il giudicato del giudice ordinario era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e che era decorso il termine dilatorio di 120 giorni. L'inottemperanza ministeriale risultava documentalmente accertata. Il TAR ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza civile mediante l'accredito sulla Carta elettronica del docente di 2.500 euro complessivi, riferiti agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza amministrativa. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, attribuendogli 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali seguiti.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 1, commi 121 e seguenti, l. 107/2015

    Prevede il beneficio economico annuale di 500 euro mediante la Carta elettronica del docente, oggetto dell'accertamento contenuto nella sentenza del giudice ordinario da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima di poter procedere all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta all'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'Amministrazione non vi abbia spontaneamente dato esecuzione.
  • L'azione di ottemperanza è procedibile quando il titolo esecutivo sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo deve ordinare all'Amministrazione di eseguire il comando contenuto nel giudicato entro un termine determinato e può nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere subordinata alla richiesta della parte interessata dopo l'inutile decorso del termine assegnato all'Amministrazione; il commissario opera entro un ulteriore termine stabilito dal giudice e può essere autorizzato a delegare le proprie funzioni.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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