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Cassazione Penale, Ordinanza n. 15519/2025 del 18/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando cause di esonero, al versamento di euro 3.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I ricorrenti avevano impugnato la sentenza d'appello deducendo, con riferimento al reato di cui al capo b), un vizio di motivazione e contestando anche il trattamento sanzionatorio. Dalla motivazione emerge che le doglianze miravano, in sostanza, a rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle fonti probatorie compiuta dai giudici di merito. La Corte ha ritenuto tali censure non deducibili in sede di legittimità perché consistenti in mere contestazioni di fatto e comunque generiche; quanto al trattamento punitivo, ha reputato la motivazione della sentenza impugnata non illogica, valorizzando la gravità della condotta, la natura circostanziata del fatto e la giustificazione dell'aumento per la continuazione. La sentenza richiama inoltre la ricostruzione per cui, non essendo stati rinvenuti due dei tre cassetti interni del bancomat oggetto di effrazione, l'unica spiegazione plausibile della sorte del denaro dopo la deflagrazione della "marmotta" esplosiva era l'apprensione e l'occultamento da parte degli imputati.

Norme richiamate

  • artt. 624, 625 c.p.

    La contestazione riguardava un furto aggravato; la Corte non affronta il merito della sussistenza del reato, ma rileva che le censure sul punto tendono a una rivalutazione del fatto e delle prove, non consentita in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo cause di esonero, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui determinata in euro 3.000.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che, sotto la veste del vizio di motivazione, si risolvano in una mera rilettura del compendio probatorio o in una rivalutazione del fatto già compiuta dai giudici di merito.
  • Il vizio di motivazione non può essere dedotto in modo generico: il ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e indicare reali profili di illogicità o contraddittorietà.
  • Il giudizio sul trattamento sanzionatorio è censurabile in cassazione solo se la motivazione sia mancante, apparente o manifestamente illogica; una motivazione non illogica e ancorata alla gravità del fatto e alla continuazione è sufficiente.
  • Quando l'impugnazione non introduce elementi idonei a mettere in crisi la ricostruzione logica del giudice di merito, la declaratoria di inammissibilità comporta le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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