Ordinanza n. 102/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dell’atto in data 20 novembre 2025 (prot. non determinato), rilasciato dal Dirigente del Settore Pianificazione e gestione del Territorio del Comune di Olbia nonché, “ove occorrer possa”, di ogni altro atto o provvedimento presupposto, consequenziale, connesso; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.3.2026, del Provvedimento Unico n. 59 del 26 gennaio 2026, con cui il Settore Pianificazione e Gestione del Territorio del Comune di Olbia ha disposto “l’annullamento in autotutela, ai sensi degli artt. 21 octies e 21 nonies della L. 241/90, della Determinazione conclusiva del procedimento unico Suape n. 668 del 13.10.2025 (cod. SUAPE 29052025-1309.894004)”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida del 20 novembre 2025 e Provvedimento Unico n. 59 del 26 gennaio 2026, recante l'annullamento in autotutela del titolo edilizio SUAPE relativo a opere interne, posa di VEPA sulla veranda e costruzione di una piscina
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, gli atti con cui il Comune di Olbia ha contestato e poi annullato in autotutela il titolo edilizio precedentemente rilasciato per un intervento comprendente la diversa distribuzione degli spazi interni, la posa di VEPA sulla veranda esistente e la costruzione di una piscina nel giardino di proprietà. Il Comune ha fondato l'annullamento sulla ritenuta falsa o errata ricostruzione, da parte degli interessati, del diritto a edificare, assumendo che le opere fossero incompatibili con gli artt. 5 e 8 del regolamento condominiale del complesso, che vietano rispettivamente modifiche agli esterni degli edifici e sopraelevazioni. Il testo non specifica analiticamente i singoli motivi di legittimità dedotti dai ricorrenti, ma dà conto della domanda cautelare di sospensione degli atti impugnati.
La decisione
In sede cautelare, il TAR ha ritenuto che le disposizioni del regolamento condominiale si applichino a tutti i condomini, compresi i ricorrenti, i quali non paiono prima facie legittimati a realizzare interventi modificativi degli esterni senza previa deliberazione condominiale. Ha quindi riconosciuto il fumus cautelare soltanto per l'intervento di diversa distribuzione degli spazi interni, ritenuto estraneo all'ambito applicativo dei divieti regolamentari. L'istanza cautelare è stata pertanto accolta parzialmente e i provvedimenti impugnati sono stati sospesi limitatamente a tale intervento; è stata respinta per la posa delle VEPA e per la costruzione della piscina. Il merito è stato rinviato all'udienza pubblica del 21 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito il fondamento processuale della domanda di sospensione esaminata dal TAR.
art. 21-octies l. 241/1990
Richiamato nel provvedimento comunale impugnato insieme all'art. 21-nonies; il testo non esplicita quale specifica applicazione ne sia stata fatta.
art. 21-nonies l. 241/1990
Richiamato quale base normativa dell'annullamento d'ufficio del titolo edilizio; la legittimità sostanziale dell'autotutela non è definita, essendo l'ordinanza limitata alla fase cautelare.
art. 5 del Regolamento Condominiale del Villaggio di Portorotondo
Secondo la motivazione cautelare, vieta ogni modifica degli esterni degli edifici e impedisce prima facie ai condomini di realizzare tali interventi senza previa deliberazione condominiale.
art. 8 del Regolamento Condominiale del Villaggio di Portorotondo
Secondo il Comune e la valutazione sommaria del TAR, vieta la sopraelevazione; l'ordinanza lo considera parte dei limiti regolamentari opponibili ai ricorrenti.
Massime di principio
- In sede cautelare, le disposizioni di un regolamento condominiale che vietino modifiche agli esterni degli edifici possono essere valutate come limiti opponibili a tutti i condomini, con conseguente carenza prima facie di legittimazione a realizzare tali interventi senza previa deliberazione condominiale.
- Quando un titolo edilizio comprende una pluralità di opere autonome e solo alcune di esse risultano prima facie estranee ai divieti posti dal regolamento condominiale, la tutela cautelare può essere accordata selettivamente, sospendendo gli atti impugnati limitatamente alle opere non comprese nell'ambito dei divieti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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