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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21606/2023 del 20/07/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina da una serie di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati tra una società aerea e una dipendente. La Corte d'appello ha riformato la decisione di primo grado, dichiarando nulla la clausola di termine apposta agli ultimi due contratti e accertando la prosecuzione del rapporto a tempo indeterminato dalla data del 1 ottobre 2011, con ordine di ripristino del rapporto, corresponsione di un'indennità risarcitoria pari a quattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto e liquidazione delle spese di entrambi i gradi. La ragione decisiva del giudizio di merito è stata il mancato assolvimento, da parte della società, dell'onere di provare il rispetto del limite di contingentamento del 15% dell'organico previsto dall'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001: la documentazione prodotta era stata contestata e i testi non avevano confermato in modo attendibile la provenienza e il contenuto di quei documenti, né era emerso che il limite fosse rispettato a livello nazionale, che è il dato ritenuto rilevante. La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi, denunciando: violazione della disciplina sul contingentamento e dell'onere della prova; violazione degli artt. 115, 116, 420, 421 e 437 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per asserita inversione dell'onere probatorio e errata valutazione delle prove; nullità della sentenza per motivazione perplessa o apparente e per violazione degli artt. 112, 113, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi relativi ai dati documentali e testimoniali sui contratti a termine; errata interpretazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001 quanto al momento e al parametro di verifica del contingentamento, sostenendo che la verifica dovesse essere riferita alle assunzioni effettuate fino al momento della stipula e che non potesse discendere l'illegittimità di tutti i contratti dell'anno da una sola violazione. La controricorrente ha resistito chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla violazione dell'onere della prova e sulla valutazione delle risultanze documentali, osservando che il documento aziendale sul numero di assunzioni e contratti a termine è prova liberamente valutabile dal giudice di merito, il quale, nel caso concreto, ha accertato sulla base dell'intero materiale istruttorio che al momento della stipulazione del contratto il limite di contingentamento era stato superato. Ha inoltre escluso che ricorressero vizi di motivazione apparente o omesso esame di fatti decisivi, perché la Corte territoriale aveva effettivamente esaminato le prove e le aveva valutate in senso difforme da quello auspicato dalla società. È stata quindi confermata la declaratoria di nullità del termine, la conversione del rapporto a tempo indeterminato e la condanna della società alle spese di legittimità, con distrazione a favore del difensore della parte resistente, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 368 del 2001

    15% dell'organico aziendale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferiscono le assunzioni

    La verifica del contingentamento va compiuta sulla base del dato rilevante per le assunzioni effettuate nel periodo di riferimento; il superamento del limite, accertato in fatto dal giudice di merito, rende illegittimo il termine apposto al contratto.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare il rispetto del limite di contingentamento grava sul datore di lavoro quando il lavoratore contesti la legittimità del termine.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione non può essere dedotta per contestare la sola valutazione del materiale istruttorio, ma solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito valore di prova legale a elementi che non lo sono.

  • art. 116 c.p.c.

    Analogamente all'art. 115 c.p.c., la censura è ammissibile solo in presenza di errata utilizzazione di prove legali o di utilizzazione di prove non dedotte; non basta lamentare una diversa lettura delle risultanze istruttorie.

  • art. 420 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta violazione processuale, ma la Corte non ravvisa alcun vizio.

  • art. 421 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza che sia emersa una violazione idonea a determinare la cassazione della sentenza.

  • art. 437 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che il giudice di merito abbia esercitato in modo scorretto i poteri istruttori o valutativi.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato quale parametro di correttezza della decisione; la Corte ritiene la motivazione della sentenza di merito sufficientemente intelligibile e non apparente.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omissione di pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato le questioni e le allegazioni delle parti, anche se con esito sfavorevole alla parte ricorrente.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente, senza che la Corte ravvisi una violazione nella decisione impugnata.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è apparente solo se mancano gli elementi posti a fondamento del convincimento o manca la loro pur minima disamina; non basta che la motivazione sia sintetica o non condivisa dalla parte.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La sentenza di merito deve rendere percepibile l'iter logico-giuridico seguito; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Usato come base delle censure di violazione di legge, tutte respinte.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Usato per dedurre nullità della sentenza per vizi di motivazione o violazioni processuali, non ravvisate.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di fatto decisivo è escluso perché i fatti dedotti risultano comunque esaminati dal giudice di merito.

  • art. 12 preleggi

    Invocato contro l'interpretazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 368 del 2001, ma la Corte ritiene corretta l'interpretazione seguita dalla sentenza impugnata.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura interpretativa, senza esito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrendo il presupposto processuale, è stato dato atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio sulla legittimità del termine apposto a contratti a tempo determinato, il datore di lavoro che invochi il rispetto del contingentamento deve fornire prova idonea del rispetto del limite percentuale previsto dalla legge; il documento aziendale può costituire prova liberamente valutabile, ma non vincola il giudice se è contestato e non confermato da ulteriori elementi attendibili.
  • La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio: è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, prove acquisite fuori dai limiti di legge o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi.
  • La motivazione è apparente solo quando la sentenza ometta di indicare gli elementi di fatto posti a fondamento del convincimento o manchi di un minimo percorso logico-giuridico; non ricorre, invece, quando il giudice abbia esaminato le prove e le abbia semplicemente apprezzate in modo difforme da quanto sostenuto dalla parte.
  • Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto storico dedotto dal ricorrente risulta comunque preso in considerazione dal giudice di merito, ancorché valutato in modo non favorevole.
  • L'accertamento del superamento del limite di contingentamento, quando sorretto da adeguata valutazione delle prove, costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione se non sotto il profilo dei vizi tipizzati di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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