Cassazione Penale, Ordinanza n. 09731/2026 del 13/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, cui era stata applicata la pena richiesta in relazione a una fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti riqualificata ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di elementi di reità ovvero alla ricorrenza di cause di non punibilità o di esclusione del reato. La Corte rileva però che il gravame è stato proposto contro una sentenza di patteggiamento e che non risultano dedotti, né sono comunque ravvisabili, motivi consentiti in tale sede, quali il difetto di volontà, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o l'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto avverso sentenza applicativa della pena ex art. 444 c.p.p. e perché i motivi dedotti non rientravano tra quelli specificamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre escluso che vi fossero elementi per ritenere che il ricorrente avesse proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; perciò, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
la fattispecie oggetto della sentenza di merito è stata riqualificata in questa ipotesi attenuata di reato in materia di stupefacenti.
art. 444 c.p.p.
la sentenza impugnata è una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, che limita i motivi di ricorso per cassazione.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
nel patteggiamento il ricorso per cassazione è proponibile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 86
viene richiamata quale parametro in tema di condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi tassativamente individuati dalla legge: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, erronea qualificazione giuridica del fatto e illegalità della pena o della misura di sicurezza.
- Censure che investono il merito della ricostruzione dei fatti o la motivazione sulla responsabilità non sono deducibili in cassazione contro il patteggiamento, salvo che si traducano in uno dei vizi tipizzati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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