Sentenza del 06/04/2018 n. 1534 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Atti impugnabili - Estratto di ruolo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'impugnabilità degli avvisi bonari con cui l'Amministrazione richiede il pagamento di un tributo. Sebbene tali atti non siano espressamente inclusi nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, essi espongono in modo concreto le ragioni di fatto e di diritto della pretesa fiscale e consentono al contribuente di conoscere una richiesta tributaria determinata. Il contribuente ha quindi interesse a contestare immediatamente l'atto, senza attendere l'eventuale successiva iscrizione a ruolo o la notifica di una cartella di pagamento.
La decisione
La sentenza riconosce che l'avviso bonario può essere impugnato, anche se non è formalmente ricompreso tra gli atti elencati dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. L'impugnazione è ammessa perché l'atto manifesta una pretesa tributaria concreta e determinata e tutela l'interesse del contribuente a ottenere subito una decisione definitiva. Tuttavia, l'avviso bonario non contestato non determina la cristallizzazione del credito indicato e non impedisce necessariamente contestazioni successive.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Elenco degli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario.
L'elenco non deve essere interpretato in modo rigidamente tassativo quando l'atto, pur non espressamente previsto, manifesta una pretesa tributaria concreta e incide sull'interesse del contribuente a contestarla.
Massime di principio
- Un atto dell'Amministrazione finanziaria può essere impugnabile anche se non è espressamente elencato dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, quando rende conoscibile una pretesa tributaria concreta, determinata e attuale.
- L'interesse a ricorrere può sussistere già prima della notifica della cartella di pagamento, se il contribuente ha necessità di ottenere una pronuncia giudiziale definitiva sulla legittimità della pretesa.
- L'avviso bonario non contestato non equivale necessariamente a un accertamento definitivo né determina, da solo, la cristallizzazione del credito tributario.
- La valutazione dell'impugnabilità dipende dal contenuto sostanziale dell'atto e dai suoi effetti concreti, non soltanto dalla denominazione formale utilizzata dall'Amministrazione.
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