Cassazione Penale, Ordinanza n. 10924/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del Tribunale di Brescia del 2 dicembre 2024, con cui era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 600 di ammenda, con sostituzione della pena detentiva in quella pecuniaria, per il reato di guida in stato di alterazione da sostanze stupefacenti. Il ricorso è stato tuttavia dichiarato inammissibile perché l'atto era stato sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione; la Corte ha rilevato che la regola di cui all'art. 613 c.p.p. si applica anche quando l'appello venga qualificato o convertito in ricorso per cassazione, senza deroghe, e ha quindi applicato la sanzione processuale dell'inammissibilità.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato da difensore privo di iscrizione nell'albo speciale della Cassazione, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613 c.p.p. come modificato dalla legge n. 103/2017. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite e di più sezioni semplici secondo cui tale requisito non è eluso quando il mezzo sia un appello convertito in ricorso. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 187, commi 1-bis e 1-quater cod. strada
norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di merito, relativa alla guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti e alle connesse conseguenze sanzionatorie
art. 613 c.p.p.
l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità nei casi previsti, con condanna alle spese e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende
legge 23 giugno 2017, n. 103
ha modificato l'art. 613 c.p.p. rafforzando il requisito della sottoscrizione da parte di difensore iscritto all'albo speciale
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi siano sottoscritti da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alla Corte di cassazione, trattandosi di requisito formale previsto a pena di inammissibilità.
- Tale regola non subisce deroghe per l'ipotesi in cui un appello venga qualificato o convertito in ricorso per cassazione: non è consentito eludere i requisiti formali del ricorso mediante l'erronea individuazione del mezzo di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per difetto del requisito di sottoscrizione del difensore abilitato, il giudice di legittimità può provvedere senza formalità e condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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