Cassazione Civile, Ordinanza n. 05473/2024 del 29/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento per IRPEF 2001 con cui era stato recuperato a tassazione un credito d'imposta di euro 66.686, fruito dalla società ai sensi dell'art. 8 L. n. 388/2000. La società aveva contestato la legittimità della riscossione, sostenendo che le somme accertate giudizialmente fossero state iscritte a ruolo solo in parte, in violazione della disciplina sulla gradualità dell'iscrizione a ruolo; inoltre lamentava il ritardo di circa sei anni tra l'avviso di rettifica e la notifica della cartella, con conseguente aggravio per interessi e sanzioni. In cassazione ha proposto quattro motivi, deducendo: carenza assoluta di motivazione e istruttoria, omesso esame di fatti e documenti decisivi, omessa pronuncia e violazione di legge, anche perché la CTR avrebbe applicato l'art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973 invece dell'art. 1, comma 421, L. n. 311/2004; ha inoltre chiesto in memoria la cessazione della materia del contendere per adesione alla rottamazione quater, ma senza depositare documentazione completa e prova del pagamento integrale delle rate.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via preliminare ha escluso la cessazione della materia del contendere per insufficienza della documentazione prodotta, mancando la domanda di definizione e la prova del pagamento di tutte le rate. Ha poi rilevato che il ricorso per cassazione era inammissibile perché la società non aveva prodotto l'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il ricorso era stato spedito per la notifica: senza tale documento non è verificabile la valida instaurazione del contraddittorio, specie poiché le controparti non si sono costituite. Solo per completezza la Corte ha aggiunto che, comunque, i motivi sarebbero stati inammissibili per difetto di specificità, perché generici, ripetitivi e non calati nella fattispecie concreta, oltre a non confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Nessuna statuizione sulle spese. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8 L. n. 388/2000
norma richiamata come base del credito d'imposta oggetto di recupero a tassazione; non se ne offre un'interpretazione autonoma nel provvedimento
art. 15-bis d.P.R. n. 602/1973
richiamato dalla CTR e menzionato nel ricorso come norma applicata per la riscossione; la Corte non entra nel merito della sua corretta applicazione per l'inammissibilità del ricorso
art. 1, comma 421, L. n. 311/2004
indicata dalla ricorrente come disposizione che avrebbe dovuto essere applicata al caso
art. 10 L. n. 212/2000
richiamato dalla CTR in tema di esclusione dell'annullamento delle sanzioni
art. 6 d.lgs. n. 472/1997
richiamato dalla CTR in tema di responsabilità per sanzioni amministrative tributarie
art. 360 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per denunciare vizi di motivazione, violazione di legge e nullità della sentenza
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per dedurre omessa pronuncia sui motivi di appello
art. 375 c.p.c.
richiamato per la trattazione camerale del ricorso
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 149 c.p.c.
richiamato in tema di notificazione a mezzo posta e necessità dell'avviso di ricevimento
L. n. 890/1982
richiamata quale disciplina della notificazione postale e della prova della consegna
art. 379 c.p.c.
richiamato per il termine entro cui produrre la prova del perfezionamento della notifica
art. 380-bis c.p.c.
richiamato in relazione all'adunanza camerale e al momento ultimo per la produzione della prova della notifica
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
L. n. 197/2022, art. 1, comma 231
richiamato dalla ricorrente per chiedere la cessazione della materia del contendere in ragione dell'adesione alla rottamazione quater
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione notificato a mezzo posta, l'avviso di ricevimento è documento necessario per dimostrare il perfezionamento della notifica; se la controparte non si costituisce e tale avviso non è prodotto, il ricorso è inammissibile per impossibilità di verificare la valida instaurazione del contraddittorio.
- La prova del perfezionamento della notifica del ricorso per cassazione può essere depositata anche successivamente alla spedizione, ma deve comunque risultare agli atti entro il momento processuale utile previsto per la discussione/adunanza; in mancanza, la notifica non è utilmente verificabile.
- La cessazione della materia del contendere per adesione a procedure definitorie o di rottamazione richiede prova completa dell'adesione e dell'adempimento degli obblighi previsti, inclusa la documentazione della domanda e del pagamento delle rate dovute.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile anche quando i motivi sono generici, ripetitivi o non riferiti alla concreta fattispecie, oppure quando non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata e non indicano con precisione i capi di appello asseritamente omessi.
- In sede di legittimità non è sufficiente dedurre in modo astratto vizi di motivazione, omessa pronuncia o violazione di legge: il ricorrente deve confrontarsi specificamente con le ragioni poste a fondamento della decisione impugnata.
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