Sentenza n. 3223/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'accertamento dell’illegittimità - del silenzio e/o del diniego di fatto conseguente all'impossibilità per il ricorrente di ottenere un appuntamento per la presentazione della domanda di visto presso l'Ambasciata d'italia a Islamabad nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente; e per l'accertamento e la declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione resistente di fissare, in tempi congrui, un appuntamento per la presentazione della domanda di visto del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio e/o diniego di fatto derivante dall'impossibilità di ottenere un appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia a Islamabad per la presentazione della domanda di visto per studio universitario
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza volta all'attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per studio universitario, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio e dell'obbligo dell'amministrazione di fissare, in tempi congrui, un appuntamento per la presentazione della domanda. Nel corso del giudizio il Ministero ha dedotto e documentato che la competente sede diplomatica aveva fissato l'appuntamento richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che l'intervenuta fissazione dell'appuntamento e la conseguente attivazione del procedimento per il rilascio del visto integrassero il pieno soddisfacimento della pretesa azionata. La decisione è stata fondata sul combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.; la cessazione della materia del contendere è stata ritenuta coerente con la posizione concorde delle parti. Le spese di lite sono state compensate in ragione del comportamento operoso dell'amministrazione, con condanna del Ministero alla restituzione al ricorrente delle somme eventualmente versate a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Il ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio
Disciplina l'azione contro il silenzio della pubblica amministrazione; nel caso concreto, il giudizio è divenuto privo di oggetto utile dopo la fissazione dell'appuntamento.
art. 34, comma 5, c.p.a.
alla stregua del combinato disposto degli articoli 34, co. 5, e 117 c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata sia stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
ha chiesto di dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
La disposizione è stata richiamata dall'amministrazione per chiedere la declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse; il Collegio ha invece qualificato l'esito come cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio, la fissazione dell'appuntamento necessario per presentare l'istanza amministrativa e l'attivazione del relativo procedimento soddisfano integralmente la pretesa azionata, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione adotta una condotta che realizza integralmente il bene della vita richiesto dal ricorrente, rendendo non più utile una pronuncia sull'illegittimità del silenzio.
- La condotta operosa dell'amministrazione può giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la restituzione al ricorrente del contributo unificato eventualmente versato.
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