Cassazione Penale, Sentenza n. 24731/2023 del 08/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza di condanna per il delitto di rapina aggravata (concorso), con contestazione dell'applicazione della recidiva reiterata ex art. 99, co. 4, c.p. in assenza di una precedente pronuncia esplicita di recidiva divenuta irrevocabile; censura anche della dosimetria della pena con la richiesta che, qualora la recidiva fosse stata diversamente qualificata, le attenuanti generiche avrebbero dovuto prevalere sulle aggravanti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato la valutazione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la recidiva reiterata, richiamando l'indirizzo delle Sezioni Unite secondo cui non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva in altra sentenza per il riconoscimento della recidiva reiterata; è sufficiente che, al momento della consumazione del reato, l'imputato risulti gravato da più condanne definitive per reati che manifestano una maggiore pericolosità sociale, con adeguata motivazione. La Corte ha ritenuto che il giudice di merito non si sia limitato a un riscontro formale dei precedenti, ma abbia motivato sulla natura e omogeneità delle condanne pregresse, sulla distanza temporale e sugli altri sintomi della personalità del reo; perciò il primo motivo assorbe il secondo. Condanna alle spese.
Norme richiamate
art. 99, co. 4, c.p.
La norma è stata interpretata alla luce della giurisprudenza di legittimità: per il riconoscimento della recidiva reiterata non è necessaria una precedente dichiarazione di recidiva in altra sentenza; rileva la presenza di più condanne definitive per reati che esprimono maggiore pericolosità sociale al momento della commissione del reato impugnato, con adeguata motivazione.
art. 23, co. 8, D.L. n.137/2020 (conv. in L. 18/12/2020 n.176) come modificato dall'art.16 D.L. 30/12/2021 n.228 (conv. L. 25/02/2022 n.15)
Il procedimento in Cassazione è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della normativa emergenziale citata; si tratta di una misura procedurale che ha regulato lo svolgimento del giudizio in forma scritta.
Sezioni Unite, n. 15591 del 24/03/2021 (Rv. 281229)
ai fini del riconoscimento della recidiva reiterata è sufficiente che al momento della consumazione del reato l'imputato sia gravato da più condanne definitive per reati precedentemente commessi espressivi di una maggiore pericolosità sociale oggetto di specifica e adeguata motivazione
La pronuncia chiarisce che non è richiesto che una precedente sentenza abbia espressamente dichiarato la recidiva; conta la presenza, al momento del fatto, di più condanne definitive per reati che mostrano una maggiore pericolosità sociale, purché il giudice motivi in modo specifico.
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U n. 5859/2011; Sez. 6 n. 16244/2013)
Criteri di valutazione della recidiva reiterata: il giudice deve motivare considerando la natura dei reati precedenti, il tipo di devianza, la qualità dei comportamenti, il livello di offensività, la distanza temporale e il grado di omogeneità, l'eventuale occasionalità delle recidive e altri sintomi della personalità del reo e del suo grado di colpevolezza.
Massime di principio
- Per riconoscere la recidiva reiterata non è necessaria una precedente sentenza che dichiari espressamente la recidiva; è sufficiente che, al momento del fatto, l'imputato abbia più condanne definitive per reati che dimostrino una maggiore pericolosità sociale, con motivazione specifica della corte.
- La valutazione della recidiva dipende da un giudizio di fatto e di valutazione che richiede adeguata motivazione sulla natura, omogeneità e temporalità dei precedenti; tali accertamenti di merito sono difficilmente rivedibili in Cassazione se adeguatamente motivati.
- La qualificazione di recidiva ha effetti diretti sulla dosimetria della pena e può incidere sulla prevalenza delle aggravanti rispetto alle attenuanti generiche; contestazioni di diritto sulla ricostruzione motivazionale della recidiva sono infondate se la motivazione è congrua.
- In procedimenti trattati ai sensi delle norme emergenziali (art. 23, co. 8 D.L. 137/2020 e successive modifiche) è previsto il contraddittorio scritto: si deve verificare il rispetto delle regole procedurali specifiche per il corretto esercizio del diritto di difesa.
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