Cassazione Penale, Sentenza n. 17100/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso in cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli che aveva respinto il reclamo di Equabile contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza che negava la concessione della liberazione anticipata per nove semestri (31/01/2017 - 31/07/2021). Il diniego era motivato dalla gravità della condanna (art. 74 DPR 309/1990) con partecipazione a contesti associativi fino al 2018, da un carico pendente per reati ex art. 73 DPR 309/1990 commessi nel 2016-2017, da infrazioni disciplinari interne (esclusione da attività comune il 4/08/2017; ammonizione per inosservanza il 15/07/2019) e dal rifiuto, dall'ultimo ingresso in carcere del 20/04/2020, a partecipare a trattamenti rieducativi. Il ricorrente deduceva vizio di illogicità e contraddittorietà per mancata valutazione frazionata dei semestri, sostenendo che le trasgressioni fossero episodi isolati e che il suo comportamento fosse altrimenti corretto, richiamando anche uno status di invalido come possibile causa della mancata partecipazione al trattamento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo infondate le censure. Ha confermato che il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente applicato i criteri di valutazione della partecipazione all'opera rieducativa (art. 54 ord. pen. e art. 103, comma 2, DPR 230/2000), ha valutato frazionatamente i semestri ma ha regolarmente considerato elementi antecedenti, coevi e successivi che precludono la concessione (gravità del reato e partecipazione a contesti associativi fino al 2018; infrazione del 4/08/2017; ammonizione del 15/07/2019; rifiuto alla partecipazione ai trattamenti dal 20/04/2020). Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 54 ord. pen.
Requisito per l'accesso alla liberazione anticipata è la dimostrazione della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione; la concessione è strumento a favore del reinserimento sociale e richiede prova di impegno concreto nel trattamento.
art. 103, comma 2, DPR 30 giugno 2000, n. 230
Definisce i criteri per valutare la partecipazione al trattamento, richiedendo l'esame dell'impegno nel trarre profitto dalle opportunità trattamentali e del mantenimento di rapporti corretti con operatori, compagni, famiglia e comunità esterna.
art. 1, comma 1, DPR 30 giugno 2000, n. 230
Indica gli interventi trattamentali finalizzati a sostenere gli interessi umani, culturali e professionali del detenuto; rilevante per valutare l'offerta di attività e l'adesione del condannato.
art. 73 DPR 309/1990
Norma penale relativa a specifici illeciti in materia di stupefacenti; rilevata in relazione a carichi pendenti del ricorrente e al periodo di commissione dei fatti.
art. 74 DPR 309/1990
Norma penale relativa a reati aggravati in materia di stupefacenti; la gravità della condanna è stata valorizzata dal Tribunale ai fini prognostici sulla rieducazione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020 (Tabet Abderraihim)
Principio che la valutazione dei semestri è frazionata ma non assoluta: una trasgressione può riflettersi sui semestri antecedenti o successivi se manifesta mancata adesione all'opera rieducativa e rifiuto di risocializzazione.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 30717 del 27/05/2019 (Amato)
I rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati concretamente; non ogni infrazione annulla comportamenti positivi continuativi, ma le infrazioni gravi possono incidere negativamente nel giudizio complessivo.
Massime di principio
- La liberazione anticipata richiede la prova di una partecipazione concreta e continuativa ai trattamenti rieducativi; l'assenza o il rifiuto a partecipare incidono negativamente sulla concessione.
- La valutazione dei singoli semestri deve essere frazionata ma non in modo meccanico: violazioni gravi o condotte che dimostrano rifiuto della rieducazione possono influenzare il giudizio su semestri diversi da quello in cui sono avvenute.
- Le infrazioni disciplinari vanno valutate nel loro concreto contesto e confrontate con eventuali comportamenti positivi continuativi; tuttavia sanzioni significative indicano criticità rispetto al percorso rieducativo.
- La gravità del reato e l'esistenza di carichi pendenti sono elementi rilevanti ai fini prognostici sulla possibilità di reiterazione delinquenziale e possono giustificare il diniego del beneficio.
- L'apprezzamento della documentazione e delle risultanze carcerarie è rimesso alla discrezionalità del giudice di merito, purché la motivazione sia specifica e non manifestamente illogica.
- Eccezioni o giustificazioni soggettive (es. stato di invalidità) devono essere adeguatamente provate e considerate nel giudizio sulla partecipazione ai trattamenti; in mancanza, non incidono sul diniego.
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