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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30756/2026 del 11/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo il motivo formulato in modo generico e non specificamente critico rispetto alla motivazione della sentenza di appello. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la decisione della Corte d'appello deducendo un solo motivo: il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. La Corte di cassazione rileva però che la censura è priva della necessaria specificità, perché si limita a riproporre argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito con motivazione ritenuta corretta sul piano giuridico e aderente alle risultanze probatorie, senza indicare puntualmente errori di fatto o di diritto della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 114 cod. pen.

    È evocato come attenuante di cui si lamenta il mancato riconoscimento; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ma censura l'inammissibilità del motivo per difetto di specificità.

  • Cassa delle ammende

    La somma di euro 3.000 viene irrogata a favore della Cassa delle ammende quale conseguenza dell'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica: non è sufficiente riproporre questioni già esaminate e respinte dal giudice di merito.
  • Quando il ricorso non confronta in modo puntuale le argomentazioni della sentenza impugnata, limitandosi a una critica generica, esso è inammissibile.
  • Il mancato riconoscimento di un'attenuante non può essere utilmente devoluto in cassazione senza indicare con precisione gli errori logici o giuridici della motivazione di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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