Cassazione Civile, Ordinanza n. 26665/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto la richiesta officiosa di correzione materiale e ha corretto il dispositivo dell'ordinanza precedente, sostituendo la parte erronea con una formula che chiarisce il beneficiario delle spese, la misura della liquidazione per ciascun controricorrente e la distrazione in favore dell'avvocato antistatario. Il provvedimento non modifica il decisum sul merito, ma solo la statuizione sulle spese.
Esito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
Il provvedimento non decide il merito della controversia originaria, ma interviene in via officiosa per correggere un errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza di Cassazione n. 27003/2021. Nell'ordinanza da correggere, la condanna alle spese era stata formulata in modo ambiguo: non era indicato con chiarezza il soggetto beneficiario della rifusione, e mancava il completamento della formula relativa alla quota 'di cui € 200'. La Corte ha quindi disposto la sostituzione del passaggio del dispositivo con una formulazione espressa e univoca, precisando che la ricorrente deve rifondere le spese di legittimità a favore di ciascuno dei controricorrenti, liquidate in € 2.400 per ciascuno, di cui € 200 per spese borsuali oltre accessori, con distrazione a favore del difensore antistatario per le spese dovute a uno dei controricorrenti.
Massime di principio
- L'errore materiale nel dispositivo di un provvedimento di legittimità può essere corretto d'ufficio quando l'inesattezza è palese e riguarda omissioni o ambiguità meramente redazionali.
- La correzione materiale non incide sul contenuto sostanziale della decisione, ma serve a rendere il dispositivo chiaro, completo e coerente con la volontà decisoria già espressa.
- Quando il capo sulle spese è formulato in modo equivoco, il giudice può precisare il soggetto creditore, l'importo dovuto a ciascuna parte e l'eventuale distrazione al difensore antistatario.
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