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Sentenza

Sentenza n. 13655/2026 - Roma, Sezione 3T

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza sentenza n. 86/2025 pubbl. il 15/01/2025, emessa dal Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, al termine del procedimento RG n. 5616/2023, mai impugnata, come da certificazione del 27.1.2026, notificata in copia conforme all'originale ex art. 475 c.p.c. in data 7.8.2025, recante condanna del MINISTERO DELL'Istruzione e del Merito

Giustizia amministrativa202601749

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III TerSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione e condannato il Ministero alla sua attivazione e al pagamento delle somme dovute

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'Amministrazione con le formalità necessarie per valere come titolo esecutivo. La sentenza aveva riconosciuto il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, ordinando al Ministero l'immediata attivazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con la provvista indicata nella sentenza, oltre alla rifusione delle spese del giudizio lavoristico. La ricorrente ha dedotto l'inottemperanza del Ministero. Il ricorso è stato notificato e depositato dopo il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il Ministero si è costituito formalmente senza contestare che il giudicato non fosse stato eseguito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo sussistenti le condizioni dell'azione: la sentenza era stata notificata presso la sede reale dell'Amministrazione con le formalità richieste per l'esecuzione e tra tale notificazione e il ricorso era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Poiché non era controverso che il titolo giudiziale non fosse stato ancora eseguito, il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di corrispondere le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale dell'Amministrazione resistente preposto alla direzione competente, con facoltà di delega, incaricato di eseguire il giudicato nei successivi sessanta giorni compiendo tutti gli atti necessari. Non è stato previsto alcun compenso per l'attività commissariale, in quanto ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inottemperanza, un commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche, riconosciuto alla ricorrente dal giudicato da eseguire.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. l. 30/1997

    Impone il decorso di un termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima della proposizione dell'azione esecutiva o di ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 475 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla notificazione della sentenza in copia conforme all'originale affinché valesse come titolo esecutivo.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza a una sentenza di condanna pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione è ammissibile quando il titolo sia passato in giudicato, sia stato notificato all'Amministrazione presso la sede reale con le formalità esecutive previste e sia decorso il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.
  • Quando risulti non controversa la mancata esecuzione di un giudicato di condanna nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare all'Amministrazione di adempiere entro un termine perentorio, disponendo il pagamento delle somme giudizialmente dovute.
  • In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Amministrazione competente, anche con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • L'attività del commissario ad acta svolta dal dirigente dell'Amministrazione nell'ambito delle proprie funzioni non comporta un compenso autonomo quando il relativo onere rientri nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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