Sentenza n. 1896/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Catanzaro n. 197/2021, che aveva riconosciuto le differenze retributive relative all’anzianità maturata durante il precariato scolastico
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza della sentenza n. 197/2021 della Corte d’Appello di Catanzaro, Sezione Lavoro, che, riformando la decisione di primo grado del Tribunale di Catanzaro, aveva condannato il Ministero al riconoscimento delle differenze retributive per l’anzianità di servizio maturata durante il precariato scolastico. La contestazione riguardava anche la mancata comunicazione all’INPS delle variazioni del trattamento economico, ai fini dell’adeguamento previdenziale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere: il Ministero aveva adottato il decreto di inquadramento economico in attuazione della sentenza e le differenze retributive erano state liquidate e corrisposte. Ha respinto la contestazione relativa alla comunicazione all’INPS, precisando che tale adempimento amministrativo, pur eventualmente necessario, non rientrava direttamente nella portata precettiva della pronuncia da ottemperare e la sua omissione non incideva quindi sulla corretta ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero, in ragione della soccombenza virtuale, per euro 1.286,00 oltre accessori di legge, con distrazione al difensore.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
- a ciò consegue, anche per quanto sopra esposto, la cessazione della materia del contendere ex art. 34, comma 5, c.p.a.;
La cessazione della materia del contendere consegue all’avvenuta adozione del decreto di inquadramento e al pagamento delle differenze retributive riconosciute dal giudicato, una volta escluso che l’omessa comunicazione all’INPS costituisca inadempimento della sua portata precettiva.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuta esecuzione degli obblighi direttamente contenuti nella pronuncia, mediante adozione degli atti dovuti e pagamento delle somme riconosciute, comporta la cessazione della materia del contendere.
- L’omissione di un adempimento amministrativo ulteriore, anche se eventualmente necessario per conseguire effetti previdenziali, non costituisce mancata ottemperanza quando tale adempimento non rientra direttamente nella portata precettiva della pronuncia da eseguire.
- La cessazione della materia del contendere non impedisce la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
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