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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25269/2024 del 26/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale della Libertà che ha rigettato l'istanza di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere nei confronti di Ahmet Tan, gravemente indiziato del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina (art. 110 c.p., T.u. immigrazione art. 12, comma 3-bis, in relazione al comma 3 lett. a), b), c), d) e comma 3-ter lett. b). A Tan è contestato di aver organizzato e condotto il trasporto via mare di 51 migranti (egiziani, iraniani, iracheni, afghani) partendo dalla Turchia verso le coste calabresi, operando come componente dell'equipaggio/capo imbarcazione. L'ordinanza cautelare si fonda principalmente sulle dichiarazioni convergenti e dettagliate di tre migranti che, in riconoscimento fotografico, hanno indicato Tan (effigie n.137) come soggetto che dava ordini e conduceva l'imbarcazione fino al soccorso. Nel ricorso Tan deduce violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando che il Tribunale non ha adeguatamente considerato dati favorevoli (l'indisponibilità di telefoni cellulari dei migranti, l'impossibilità per lui di svolgere da solo determinate mansioni) e che i migranti, divenuti irreperibili e non confermando le dichiarazioni in sede di incidente probatorio, avrebbero reso dubbia la prova. Inoltre l'imputato ha dichiarato solo "Io capitano" che, secondo il ricorrente, non costituisce confessione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere interamente fatto di deduzioni di fatto non prospettando vizi specifici della motivazione. Ha ritenuto congrua la valutazione del giudice del merito che ha ritenuto gravi indizi sulla base delle dichiarazioni convergenti, precise e dettagliate dei tre migranti, valutandone l'attendibilità soggettiva. Ha inoltre stabilito che la successiva irreperibilità dei migranti e il loro rifiuto di partecipare all'incidente probatorio non rendono inutilizzabili le loro dichiarazioni nella fase cautelare, poiché l'art. 526, comma 1-bis, c.p.p. riguarda il giudizio di responsabilità e non la fase indiziaria cautelare. Per effetto dell'inammissibilità è stata condannata la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; infine sono stati disposti gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma I-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; il Tribunale di Reggio Calabria è stato adito ai sensi di tale articolo per il riesame dell'ordinanza del GIP

  • art. 110 cod. pen.

    Concorrente nel reato: applicato per la partecipazione alle condotte di favoreggiamento contestate

  • T.u. immigrazione (art. 12, comma 3-bis; comma 3 lett. a), b), c), d.; comma 3-ter lett. b))

    Normativa che configura le aggravanti e le ipotesi di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; la Corte ha ritenuto che le condotte contestate rientrassero nelle fattispecie aggravate richiamate

  • art. 526, comma primo-bis, cod. proc. pen.

    Prevede l'inutilizzabilità, ai fini probatori, delle dichiarazioni rese da chi si è sottratto all'esame; la Corte ha interpretato tale norma come avente rilievo sul piano della colpevolezza nel giudizio di responsabilità e non sulla fase cautelare indiziaria, quindi non ostativa all'utilizzo delle dichiarazioni per la misura cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna alle spese per ricorsi inammissibili; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni procedurali sul compimento degli adempimenti da parte della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha ordinato gli adempimenti di rito

Massime di principio

  • In sede cautelare il giudice può fondare la misura sulla gravità indiziaria desunta da dichiarazioni convergenti e dettagliate di vittime/testimoni, anche se tali persone poi risultano irreperibili o non partecipano all'incidente probatorio
  • L'art. 526, comma 1-bis, c.p.p. limita l'utilizzabilità delle dichiarazioni solo nel giudizio di responsabilità; non impedisce automaticamente l'uso di quelle dichiarazioni nella fase indiziaria cautelare
  • I ricorsi che si limitano a richieste generiche di riconsiderazione dei fatti senza denunciarsi vizi specifici della motivazione sono frequentemente dichiarati inammissibili: l'impugnazione deve indicare punti precisi di illogicità o vizio giuridico
  • Il riconoscimento fotografico e le dichiarazioni coordinate di più soggetti vittime possono costituire elemento probatorio decisivo per la gravità indiziaria
  • L'introduzione di argomenti favorevoli all'indagato (assenza di mezzi, difficoltà operative) deve essere formulata con elementi probatori concreti e non solo assertivamente per incidere sull'apprezzamento della gravità indiziaria
  • Impugnazioni ritenute irrituali o prive di fondamento possono comportare la condanna alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende

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