Sentenza del 30/12/2019 n. 34586 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Le Agenzie hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno, contestando, con undici motivi, il diritto al rimborso dell'imposta di consumo sulle banane importate tra il 1987 e il 1990, la legittimazione delle parti, l'eventuale giudicato, la decadenza, la prova della traslazione dell'imposta sui consumatori, l'incidenza dell'inflazione e la decorrenza e prescrizione degli interessi. Prima dell'udienza, le Agenzie hanno rinunciato al ricorso, ma la rinuncia non è stata notificata alle società resistenti né munita del visto dei loro difensori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la rinuncia non era idonea a estinguere il giudizio ma dimostrava comunque il venir meno dell'interesse delle ricorrenti alla decisione. Non è stata dichiarata la cessazione della materia del contendere, perché mancava un accordo delle parti sul sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale. Le Agenzie sono state condannate a pagare alle società resistenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 22.000 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 2909 c.c.
Disciplina l'efficacia del giudicato; le ricorrenti sostenevano che si fosse già formato un giudicato sulla domanda di rimborso.
Artt. 156 e 324 c.p.c.
Richiamati dalle Agenzie in relazione alla formazione e agli effetti del giudicato processuale.
Legge 9 ottobre 1964, n. 986, art. 1
Prevede l'imposta di consumo sulle banane importate; la sua applicazione e i limiti derivanti dal diritto dell'Unione europea erano oggetto di contestazione.
D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 63, commi 2 e 3
Richiamato per contestare la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate nella domanda di rimborso.
Artt. 1731 e 2033 c.c.
Richiamati per contestare la legittimazione attiva di S. s.p.a. e per la disciplina della ripetizione dell'indebito.
Legge 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29
Richiamata dalle Agenzie con riferimento alla decadenza e ai requisiti probatori per ottenere il rimborso di tributi indebitamente riscossi.
Art. 2697 c.c.
Stabilisce l'onere della prova; le Agenzie contestavano che le società avessero dimostrato la traslazione dell'imposta e gli ulteriori presupposti del rimborso.
Artt. 115 e 210 c.p.c.
Richiamati in relazione alla valutazione delle prove e all'eventuale acquisizione di documentazione.
Art. 132 c.p.c.
Richiamato per denunciare un difetto di motivazione sulla traslazione dell'imposta sui consumatori finali.
Art. 342 c.p.c.
Richiamato per sostenere l'inammissibilità della domanda di interessi a un tasso superiore a quello legale, ritenuta nuova perché formulata tardivamente.
Art. 2948 c.c.
Prevede la prescrizione quinquennale di determinati crediti periodici, invocata dalle Agenzie per gli interessi maturati anteriormente alla domanda.
Art. 2033 c.c.
Disciplina la ripetizione dell'indebito e la decorrenza degli interessi; le Agenzie sostenevano che, in caso di buona fede, gli interessi decorressero dalla domanda.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater
Prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, ma la Corte ha escluso tale obbligo per l'amministrazione dello Stato esonerata dal contributo.
Sentenza Corte di giustizia UE C-102/10
Richiamata dalle ricorrenti per sostenere che l'imposta fosse legittima soltanto entro determinati limiti, tenendo conto dell'inflazione.
Sentenza Corte di giustizia UE C-102/09
Richiamata dalle ricorrenti per sostenere la necessità di provare ulteriori requisiti, oltre alla semplice importazione della merce, ai fini del rimborso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale recettizio: per estinguere il giudizio deve essere notificata alle controparti costituite oppure comunicata ai loro difensori con apposizione del visto.
- Una rinuncia non perfezionata nelle forme richieste non estingue il processo, ma può determinare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse.
- La cessazione della materia del contendere richiede normalmente che le parti riconoscano il mutamento della situazione sostanziale e formulino conclusioni concordi; non può essere dichiarata sulla sola iniziativa unilaterale di una parte.
- Quando il ricorso diventa inammissibile per rinuncia o sopravvenuta carenza di interesse, le questioni di merito dedotte nei motivi possono non essere esaminate dalla Corte.
- La parte che rinuncia tardivamente senza perfezionare correttamente l'atto può comunque essere condannata alle spese processuali, soprattutto se la controparte ha dovuto difendersi nel giudizio.
- Nelle controversie di rimborso tributario, il contribuente deve generalmente dimostrare non solo il pagamento, ma anche la propria legittimazione, il rispetto dei termini e degli eventuali requisiti previsti dalla normativa, nonché l'assenza di traslazione dell'imposta quando richiesta.
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