Sentenza n. 52/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 39/2025 del Tribunale di Ferrara, Sezione lavoro, pubblicata il 25.2.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione lavoro, n. 39/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiario del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara, Sezione lavoro, n. 39/2025, pubblicata il 25 febbraio 2025 e passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 25 agosto 2025. La sentenza era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Nonostante ciò, il Ministero è rimasto inadempiente e non si è costituito nel giudizio di ottemperanza.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni contenute nella sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario da questi delegato, con termine di novanta giorni per gli adempimenti sostitutivi, attivabili su istanza del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 2.000 oltre spese generali e accessori, nonché alla restituzione del contributo unificato, se versato, con distrazione in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di predisporre, in caso di ulteriore inerzia, misure sostitutive mediante commissario ad acta.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato non viene eseguita dall'amministrazione, il beneficiario può agire in ottemperanza per ottenere l'attuazione concreta delle statuizioni giudiziali.
- L'accertata perdurante inerzia dell'amministrazione rispetto a un giudicato giustifica l'ordine giudiziale di esecuzione entro un termine perentorio o comunque specificamente stabilito dal giudice dell'ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla persistente inadempienza dell'amministrazione e all'istanza della parte interessata.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono la soccombenza dell'amministrazione rimasta inadempiente.
Come è indicizzato
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