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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22664/2023 del 26/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato un'ordinanza-ingiunzione con cui le era stata irrogata una sanzione amministrativa di euro 5.000 per avere aperto l'esercizio commerciale in una domenica in asserita violazione dell'obbligo di chiusura festiva previsto da una ordinanza sindacale adottata in base alla normativa regionale pugliese sul commercio. In primo grado l'opposizione era stata accolta perché il giudice aveva ritenuto illegittima la disciplina comunale per contrasto con l'art. 12 del d.lgs. n. 114/1998. In appello il Comune aveva ottenuto riforma della decisione, sul rilievo che la disciplina regionale successiva alla L.R. Puglia n. 5/2008 consentiva, per i comuni a economia turistica, la deroga alla chiusura domenicale nei limiti temporali previsti e che, nel caso concreto, la domenica contestata non rientrava tra quelle esentate dalla calendarizzazione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione del giudicato sostanziale, sostenendo che una precedente sentenza amministrativa del TAR e del Consiglio di Stato avesse affermato un principio generale favorevole all'autonomia degli esercenti nei comuni turistici e nelle città d'arte anche dopo il 2008; 2) omesso esame di un fatto decisivo, per non avere considerato la questione di legittimità costituzionale sollevata in appello sull'art. 18 della L.R. Puglia n. 11/2003, come modificato dalla L.R. n. 5/2008, per contrasto con parametri costituzionali e principi europei di libertà d'impresa e concorrenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Quanto al primo, ha escluso la violazione del giudicato sostanziale osservando che la decisione amministrativa invocata riguardava un diverso regime normativo, anteriore alla L.R. Puglia n. 5/2008, e quindi non era pertinente alla fattispecie; inoltre la ricorrente non aveva dimostrato l'esistenza di un diverso giudicato esterno applicabile. Quanto al secondo, la Corte ha richiamato l'esito della questione di legittimità costituzionale definita dalla Corte costituzionale con sentenza n. 223/2021, dalla quale emerge che la sopravvenienza di una nuova disciplina statale parametro interposto non rende illegittima la norma regionale per l'intero periodo di vigenza, ma solo per il periodo successivo alla novella statale. Poiché l'ordinanza-ingiunzione si riferiva a un momento anteriore alla sopravvenienza normativa statale evocata, è stata ritenuta correttamente applicata la disciplina regionale vigente ratione temporis. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia e per la necessità di un incidente di costituzionalità, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 22 L. n. 689/1981

    è la norma posta a base dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria.

  • art. 18 L.R. Puglia n. 11/2003

    costituisce la disciplina regionale della chiusura domenicale degli esercizi commerciali, applicata nel caso concreto.

  • art. 12 d.lgs. n. 114/1998

    era invocato come parametro statale per sostenere l'illegittimità della disciplina comunale; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto alla luce del diverso quadro normativo vigente ratione temporis.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato quale norma sul giudicato sostanziale; la Corte esclude che la sentenza amministrativa invocata fosse opponibile nella controversia in esame.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è la norma processuale dedotta a fondamento del primo motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è la norma processuale dedotta a fondamento del secondo motivo di ricorso per cassazione.

  • art. 117, comma 2, lett. e), Cost.

    è il parametro costituzionale evocato nella questione di legittimità costituzionale relativa alla competenza in materia di commercio.

  • art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

    è uno dei parametri costituzionali richiamati dalla ricorrente nella censura di legittimità costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    è uno dei parametri costituzionali richiamati dalla ricorrente nella censura di legittimità costituzionale.

  • art. 41 Cost.

    è uno dei parametri costituzionali richiamati dalla ricorrente nella censura di legittimità costituzionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ne dà applicazione dichiarando i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato in collegamento al raddoppio del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno è opponibile solo se la precedente decisione ha ad oggetto la medesima questione giuridica e il medesimo assetto normativo rilevante; una pronuncia resa sotto un diverso regime normativo non vincola automaticamente il giudizio successivo.
  • In tema di successione di discipline statali poste come parametro interposto del riparto di competenza tra Stato e Regioni, la legittimità costituzionale della norma regionale va valutata in relazione al quadro statale vigente al momento della sua entrata in vigore; la sopravvenienza di una diversa disciplina statale incide, se del caso, solo per il periodo successivo.
  • Quando la sanzione amministrativa si fonda su una disciplina regionale applicata in un momento in cui quella disciplina era ancora vigente, non può essere esclusa la responsabilità dell'autore della violazione per il solo fatto che successivamente sia mutato il quadro normativo di riferimento.
  • La deduzione di omesso esame di un fatto decisivo non è fondata se la questione richiamata è stata comunque valutata alla luce dell'esito del controllo di costituzionalità pertinente e della disciplina temporalmente applicabile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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