Cassazione Penale, Sentenza n. 5933/2024 del 09/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di estorsione aggravata dal "metodo mafioso" (artt. 81,110,56,629 in relazione all'art. 628, comma 3, n.3 e art. 416-bis.1 cod. pen.), con le censure principali: inesistenza di minacce e quindi assenza degli elementi dell'estorsione; la vicenda sarebbe riconducibile all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni (artt. 392-393 cod. pen.); mancanza di profitto ingiusto e danno; Verga non era parte del clan e quindi non poteva essere imputato dell'aggravante mafiosa; insufficienza di motivi per ritenere il pericolo di reiterazione e l'inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi, ritenendo che le intercettazioni e gli elementi indiziari dimostrassero lo stato di intimidazione della parte offesa e la rilevanza della reputazione criminale del Verga. La Corte ha richiamato e applicato principi delle Sezioni Unite (tra cui le sentenze "Chioccini" e "Filardo") precisando che l'aggravante del "metodo mafioso" può integrare l'estorsione quando emerge la volontà o la consapevolezza, anche dei partecipi, di perseguire interessi ulteriori rispetto al mero diritto del creditore; inoltre la qualificazione come estorsione è corretta quando l'impiego di modalità mafiose è finalizzato a ottenere un profitto anche per terzi o per l'organizzazione. La Corte ha dichiarato irrilevante l'assenza di appartenenza associativa formale del Verga ai fini dell'aggravante, che concerne le modalità della condotta e la riconoscibilità sociale del potere intimidatorio mafioso. Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) sono state confermate come sussistenti in ragione della contiguità dimostrata con esponenti mafiosi e della concreta disponibilità a collaborare con essi. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la decisione in sede di riesame; contestualizza il procedimento di riesame della misura cautelare.
artt. 81, 110, 56, 629 cod. pen. in relazione all'art. 628, comma 3, n.3 cod. pen.
Il reato principale contestato è l'estorsione (art. 629) con le aggravanti e la fattispecie concorrente richiamata; la Corte conferma la qualificazione come estorsione sulla base degli elementi probatori e dell'elemento psicologico.
art. 416-bis.1 cod. pen. (ex art. 7 D.L. 152/91)
L'aggravante "metodo mafioso" è applicabile anche se l'agente non è formalmente appartenente al clan, purché la condotta utilizzi modalità riconducibili alla forza intimidatrice della consorteria e sia evidente la consapevolezza, anche dei compartecipi, delle finalità agevolatrici dell'organizzazione.
artt. 392, 393 cod. pen.
Richiamati dalla difesa per sostenere l'ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni; la Corte distingue tale fattispecie dall'estorsione valutando l'elemento soggettivo e la finalità di ottenere profitti per terzi o per l'organizzazione.
art. 116 cod. pen.
Richiama i principi del concorso di persone nel reato e la possibilità che la finalità illecita di un concorrente si comunichi agli altri se questi ne sono consapevoli.
Sez. Unite, sent. "Chioccini" n. 8545 del 9/12/2019
Principio che l'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 ha natura soggettiva ma può comunicarsi ai concorrenti consapevoli della finalità agevolatrice mafiosa.
Sez. Unite, sent. "Filardo" n. 29541 del 16/07/2020
« Non appare inopportuno precisare che, di conseguenza, nei casi in cui ricorra la circostanza aggravante della c.d. "finalità mafiosa" [art. 416-bis.1 cod. pen.], la finalizzazione della condotta alla soddisfazione di un interesse ulteriore ... comporta la sussumibilità della fattispecie sempre e comunque nella sfera di tipicità dell'art. 629 cod. pen., con il concorso dello stesso creditore ... »
Fornisce il criterio distintivo tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni ed estorsione quando è presente la finalità mafiosa: la presenza di un interesse ulteriore, anche non patrimoniale e volto a favorire l'organizzazione, determina la sussumibilità nella fattispecie estorsiva.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Riferimento alla presunzione di inadeguatezza di misure cautelari diverse dalla custodia in carcere in presenza di contiguità mafiosa; utilizzato per giustificare la misura custodiale.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale che disciplina il ricorso per cassazione e il contenuto dei motivi; utilizzata per la formulazione dei motivi di impugnazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare il ricorrente alle spese.
Massime di principio
- La qualificazione tra esercizio arbitrario delle proprie ragioni e estorsione dipende in modo cruciale dall'elemento soggettivo: se l'azione è finalizzata anche, direttamente o indirettamente, a favorire interessi di terzi o dell'organizzazione (profitto non coincidente con l'interesse legittimo del creditore), la condotta tende a ricondursi all'estorsione.
- L'aggravante del "metodo mafioso" (art. 416-bis.1) può colpire anche chi non è formalmente appartenente al clan se la condotta si svolge con modalità riconducibili alla forza intimidatrice mafiosa e se l'agente è consapevole della finalità agevolatrice perseguita da altro compartecipe.
- La consapevolezza delle finalità mafiose da parte dei compartecipi è sufficiente perché l'aggravante si comunichi; non è necessario che tutti i partecipi perseguano direttamente l'interesse mafioso, bastando la loro complicità consapevole.
- Le intercettazioni e la reputazione del soggetto (spendita del nome, rapporti con esponenti mafiosi) possono costituire prova dello stato d'intimidazione e dell'elemento psicologico richiesto per l'estorsione aggravata.
- In sede di Cassazione non è possibile ottenere una rivalutazione ex novo delle prove e delle risultanze istruttorie: le censure che propongono letture alternative dei fatti senza dimostrare errori di diritto o vizi logico-giuridici sono inammissibili o destinate al rigetto.
- La sussistenza di contiguità a soggetti mafiosi e la concreta disponibilità a collaborare con essi possono legittimare la custodia cautelare in carcere e la valutazione del pericolo di reiterazione, anche se i precedenti penali sono remoti.
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