Sentenza del 18/05/2015 n. 1096 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Accertamento imposte dirette ed iva - Indagini bancarie - Contraddittorio preventivo - Necessità - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione è stata respinta. È stato affermato che, nell'ambito degli accertamenti basati sulle indagini bancarie, l'invito al contribuente a fornire chiarimenti costituisce una facoltà discrezionale dell'Ufficio e non un obbligo. Pertanto, il mancato contraddittorio preventivo non rende illegittima la ricostruzione della base imponibile né determina, di per sé, l'invalidità della rettifica fiscale.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la legittimità dell'accertamento delle imposte dirette e dell'IVA fondato sulle movimentazioni dei conti bancari, sostenendo che l'Ufficio avrebbe dovuto instaurare preventivamente un contraddittorio amministrativo e invitarlo a fornire dati, notizie e chiarimenti sulle operazioni bancarie prima di procedere alla ricostruzione della base imponibile.
Massime di principio
- Negli accertamenti di imposte dirette e IVA fondati sulle movimentazioni bancarie, l'Amministrazione finanziaria non è in via generale obbligata a instaurare un contraddittorio preventivo con il contribuente.
- L'invito a fornire chiarimenti sulle operazioni bancarie è una facoltà dell'Ufficio, esercitabile discrezionalmente; la sua omissione non comporta automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- Il contribuente può comunque contestare nel merito la rilevanza fiscale delle singole movimentazioni, dimostrando che esse non costituiscono ricavi, compensi o componenti imponibili, secondo le regole applicabili al caso concreto.
- La mancata richiesta preventiva di chiarimenti non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di applicare correttamente le presunzioni bancarie e di motivare adeguatamente l'accertamento.
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