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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33019/2024 del 22/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Gabrielli impugnava la conferma della condanna per oltraggio ai sensi dell'art. 342, secondo comma, c.p., contestando: 1) l'interpretazione applicata dalla Corte che ammetterebbe il reato anche per offese veicolate con scritto, invece l'orientamento invocato dalla difesa (maggiore) richiederebbe che l'offesa avvenga "al cospetto" del Corpo anche se per iscritto; 2) la configurazione dell'elemento materiale (l'offesa "al cospetto"), non sufficiente la mera possibilità che i membri ne vengano a conoscenza o che sia rivolta al singolo; 3) la mancanza di accertamento dell'elemento soggettivo (dolo), sostenendo che la mera presenza di espressioni offensive non prova il dolo; 4) l'esistenza della scriminante del diritto di critica, anche in forma putativa, in quanto l'intento sarebbe stato quello di criticare o far correggere comportamenti censurabili della Polizia locale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi generici, reiterativi e manifestamente infondati: i fatti sono provati (quattro e-mail inviate contenenti espressioni quali "criminali", "delinquenti in divisa", "associazione per delinquere"), e l'art. 342 c.p., secondo comma, copre anche l'oltraggio commesso per iscritto senza necessità della presenza fisica del Corpo; il dolo è stato correttamente ritenuto sussistente alla luce del linguaggio denigratorio usato. Il quarto motivo (diritto di critica) è inammissibile per genericità e comunque infondato: la libertà di espressione non tutela manifestazioni espressive "intrinsecamente e volgarmente" offensive e denigratorie rivolte al Corpo nel suo complesso. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende nella misura stimata di euro 3000.

Norme richiamate

  • art. 342 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 342 come normativa bifasica: il primo comma riguarda l'offesa "al cospetto" del Corpo (presenza/riunione nell'esercizio delle funzioni); il secondo comma punisce l'oltraggio commesso "a causa delle funzioni" anche tramite mezzi scritti o telegrafici senza necessità della presenza fisica del Corpo.

  • art. 21 Cost.

    Richiamato come principio di libertà di manifestazione del pensiero, ma la Corte osserva che tale diritto non copre espressioni "intrinsecamente e volgarmente" offensive e denigratorie rivolte a un Corpo pubblico nel suo complesso.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020 (conv. I. n. 176/2020)

    Norma procedurale richiamata per indicare che il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta secondo la disciplina emergenziale che prevede tale modalità.

Massime di principio

  • L'oltraggio corporativo ex art. 342 c.p. può integrarsi anche quando l'offesa è commessa per iscritto (e-mail, scritto), senza che sia necessaria la presenza fisica o la riunione del Corpo al momento dell'offesa, se l'offesa è rivolta al Corpo nel suo complesso e attiene alle sue funzioni.
  • Per evitare che un'espressione critica si risolva in reato, la critica a organi o pubblici ufficiali deve essere formulata in termini non denigratori, non volgari e possibilmente fondata su fatti concreti e circostanziati; accuse generiche e apodittiche che mettono in dubbio onestà o professionalità dell'intero Corpo rischiano la configurazione di oltraggio.
  • La presenza del dolo è desumibile dal contenuto e dal tono del messaggio: l'uso di espressioni fortemente offensive e reiterate può dimostrare l'intento di offendere l'onore e il prestigio del Corpo.
  • La doglianza giurisprudenziale (orientamenti che richiederebbero la presenza fisica del Corpo anche per gli scritti) va supportata da argomentazione precisa e riferimenti applicabili al caso concreto; motivi generici o basati su precedenti non pertinenti rischiano l'inammissibilità in Cassazione.
  • Questioni non dedotte nei gradi precedenti (o formulate in modo generico) possono essere considerate inammissibili o improduttive in sede di legittimità; le argomentazioni di scriminante o di diritto di critica vanno svolte e documentate già nei gradi di merito.

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