Sentenza n. 4760/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 03904/2025, resa tra le parti, per l'annullamento - della Delibera n. 414/22/CONS recante “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2023 dai soggetti che operano nel settore del diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale”, adottata dall'AGCOM in data 24 novembre 2022 e pubblicata sul sito dell'Autorità dal 17 gennaio 2023; - della comunicazione prot. n. 0052745 trasmessa via PEC dall'Autorità il 23 febbraio 2023, recante “Contributo dovuto all'Autorità per l'anno 2023 - Avviso”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati; nonché l'accertamento: - della non soggezione della Società al pagamento del contributo dovuto all'AGCom ai sensi della Delibera n. 414/22/CONS del 24 novembre 2022.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'appello per sopravvenuta carenza di interesse, ritenendo integrati i relativi presupposti processuali sulla base della dichiarazione dell'appellante. Non sono stati esaminati nel merito né la legittimità della delibera AGCOM e dell'avviso di pagamento né l'accertamento della non debenza del contributo. Le spese del grado d'appello sono state compensate, conformemente all'accordo delle parti.
Atto impugnato: Delibera AGCOM n. 414/22/CONS sul contributo dovuto per l'anno 2023 dai soggetti operanti nel settore del diritto d'autore e dei diritti connessi nel mercato unico digitale, unitamente all'avviso di pagamento del contributo
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato dinanzi al TAR Lazio la delibera AGCOM n. 414/22/CONS del 24 novembre 2022, la comunicazione di avviso del 23 febbraio 2023 e gli atti connessi, chiedendo anche l'accertamento della propria non soggezione al pagamento del contributo previsto dalla delibera. Il TAR aveva pronunciato la sentenza n. 3904/2025, avverso la quale la società ha proposto appello. Dal testo della decisione non risultano specificati i singoli motivi di ricorso originari né i motivi d'appello. Nel corso del giudizio d'appello l'appellante ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse; AGCOM ha aderito alla dichiarazione e alla compensazione delle spese.
Massime di principio
- La dichiarazione della parte appellante di sopravvenuta carenza di interesse, quando sia condivisa dalla parte appellata, giustifica la dichiarazione di improcedibilità dell'appello senza esame delle questioni di merito.
- In caso di improcedibilità dell'appello per sopravvenuta carenza di interesse, le spese del grado possono essere compensate quando le parti vi abbiano concordato.
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