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Sentenza

Sentenza n. 2651/2026 - Catania, Sezione 5

Giustizia amministrativa202601321

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Comune alle sentenze del Tribunale di Catania del 13 luglio 2022 e della Corte di appello di Catania del 26 settembre 2025, recanti condanna al pagamento delle spese di lite

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (società creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato con cui il Tribunale di Catania aveva annullato un’ordinanza-ingiunzione comunale e condannato il Comune al pagamento delle spese, e la Corte di appello aveva rigettato l’impugnazione del Comune, condannandolo alle spese del grado. Dopo aver notificato i titoli esecutivi e atteso il decorso del termine di 120 giorni, la società ha intimato con precetto il pagamento di complessivi 30.338,53 euro, oltre ulteriori voci, senza ricevere riscontro. Ha dedotto il perdurante inadempimento e chiesto l’accertamento dell’inottemperanza, un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e il rimborso delle spese. Ha inoltre richiesto le ulteriori spese successive, comprese quelle di precetto e quelle relative al giudizio di ottemperanza.

La decisione

Il ricorso è accolto nei limiti precisati in motivazione. Il TAR ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza alle due sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, verificando il rispetto dei termini processuali e la preventiva notificazione dei titoli al Comune. Ha accertato l’inadempimento e ordinato al Comune di pagare le somme liquidate nei titoli: per la sentenza del Tribunale, 9.785 euro per compensi, 800 euro per spese vive, oltre spese forfettarie del 15%, IVA e CPA; per la sentenza d’appello, 9.991 euro, oltre spese generali del 15%, IVA e CPA. Le ulteriori spese successive sono rimborsabili solo se effettivamente sostenute e documentate e se riferibili alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione dei titoli, ad atti accessori o alla diffida. Sono invece escluse le spese di precetto e quelle di procedure esecutive non satisfattive, non funzionali all’introduzione dell’ottemperanza. Il Comune deve adempiere entro 90 giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione; per l’ulteriore inadempimento è nominato commissario ad acta il segretario generale del Comune di Enna, con facoltà di delega, cui sono assegnati ulteriori 90 giorni. Il Comune è condannato a pagare 1.000 euro, oltre accessori di legge, per le spese del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di due sentenze del giudice ordinario passate in giudicato (come si ricava dalla certificazione in data 18 giugno 2026, in relazione alla sentenza del Tribunale di Catania, sez. III civile, 13 luglio 2022, n. 3230, nonché dalla certificazione in data 8 giugno 2026, in relazione alla sentenza della Corte di Appello di Catania, sez. I civile, 2 ottobre 2025, n. 1263, versate in atti), dunque rientranti nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.

    L’ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione)

    L’azione di ottemperanza deve essere proposta entro il termine decennale previsto dalla disposizione.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).

    Nel giudizio di ottemperanza il termine per il deposito del ricorso è quello previsto dall’art. 87, comma 3, c.p.a., in relazione ai giudizi indicati dal comma 2, lett. d).

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata l’avvenuta notificazione al Comune intimato (in particolare, all’indirizzo PEC ass.segreteria@cert.comune.paterno.ct.it) delle dette sentenze, in particolare in data 23 marzo 2023 (quanto alla sentenza del Tribunale di Catania, sez. III civile, 13 luglio 2022, n. 3230) nonché in data 12 dicembre 2025 (quanto alla sentenza della Corte di Appello di Catania, sez. I civile, 2 ottobre 2025, n. 1263).

    Ai fini dell’esecuzione nei confronti dell’ente pubblico, il TAR ha verificato la notificazione dei titoli esecutivi all’amministrazione debitrice.

  • art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.

    Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni ora visto, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo nel segretario generale del Comune di Enna, con facoltà di delega a dirigente o funzionario in servizio presso il medesimo Ente, che darà corso all’adempimento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta (90) giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.

    In caso di persistente inottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, fissando il termine per l’adempimento sostitutivo.

  • artt. 474 e seguenti c.p.c.

    non sono dovute, invece, le eventuali spese non funzionali all’introduzione del giudizio di ottemperanza, quali quelle di precetto (che riguardano il procedimento di esecuzione forzata disciplinato dagli artt. 474 e seguenti cod. proc. civ.), o quelle relative a procedure esecutive risultate non satisfattive (ivi comprese quelle relativa all’eventuale notifica di uno o più atti di precetto), poiché, come indicato, l’uso di strumenti di esecuzione diversi dall’ottemperanza al giudicato è imputabile alla libera scelta del creditore

    Le spese del precetto e delle procedure esecutive civili non satisfattive non sono rimborsabili in ottemperanza quando non siano funzionali alla sua introduzione; la scelta di ricorrere a strumenti esecutivi diversi è imputabile al creditore.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    Tale parcella andrà presentata, a pena di decadenza, ex art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico.

    La parcella per il compenso del commissario ad acta deve essere presentata entro cento giorni dalla conclusione dell’incarico, a pena di decadenza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza può essere proposto per ottenere l’esecuzione di sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, purché siano rispettati i termini processuali e risultino documentate le notificazioni dei titoli all’amministrazione debitrice.
  • Nel giudizio di ottemperanza sono rifondibili le spese successive al giudicato che siano riconducibili alla pubblicazione, all’esame e alla notificazione del titolo, agli atti accessori e alla diffida, se effettivamente sostenute e documentate; non sono invece rimborsabili le spese di precetto o di procedure esecutive non satisfattive che non siano funzionali all’introduzione dell’ottemperanza.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione dopo il termine assegnato per eseguire il giudicato, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un ulteriore termine.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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